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	<title>Diritto e Leggi &#187; Corte Costituzionale</title>
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	<description>Archivio normativo, dottrinario e giurisprudenziale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:56:41 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Corte Costituzionale sentenza 347/1998</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[disconoscimento]]></category>
		<category><![CDATA[filiazione]]></category>
		<category><![CDATA[paternità]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. Renato GRANATA, Presidente Prof. Giuliano VASSALLI, Giudice Prof. Francesco GUIZZI, Giudice Prof. Cesare MIRABELLI, Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO, Giudice Avv. Massimo VARI, Giudice Dott. Cesare RUPERTO, Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA, Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY, Giudice Prof. Valerio ONIDA, Giudice Prof. Carlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Dott. Renato GRANATA, Presidente<br />
Prof. Giuliano VASSALLI, Giudice<br />
Prof. Francesco GUIZZI, Giudice<br />
Prof. Cesare MIRABELLI, Giudice<br />
Prof. Fernando SANTOSUOSSO, Giudice<br />
Avv. Massimo VARI, Giudice<br />
Dott. Cesare RUPERTO, Giudice<br />
Dott. Riccardo CHIEPPA, Giudice<br />
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY, Giudice<br />
Prof. Valerio ONIDA, Giudice<br />
Prof. Carlo MEZZANOTTE, Giudice<br />
Avv. Fernanda CONTRI, Giudice<br />
Prof. Guido NEPPI MODONA, Giudice<br />
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, Giudice<br />
Prof. Annibale MARINI, Giudice</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la seguente<br />
<strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 235 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1997 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra A. W. e A. T. ed altri, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione di A. T.;</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>1. Nel corso di un procedimento civile promosso da A. W. contro la propria moglie A. T. ed il curatore speciale del minore A. M. per il disconoscimento della paternità nei confronti del bambino, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 235 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.</p>
<p>Premette il giudice a quo che dalle pacifiche risultanze probatorie della causa emerge che l&#8217;attore è affetto da impotentia generandi e che il figlio partorito dalla moglie è stato concepito mediante inseminazione artificiale eterologa; ritiene altresì dimostrato che, quantunque il <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span> tra i due sia successivamente entrato in crisi (tanto da essere in corso il giudizio di separazione legale), il marito aveva a suo tempo prestato il proprio consenso a che la moglie venisse fecondata artificialmente per concepire detto figlio, così come era avvenuto anche per un altro figlio nato precedentemente.</p>
<p>Sulla base di questi elementi il Tribunale osserva che nel nostro ordinamento il consenso prestato dal marito (cosciente della propria impotenza) all&#8217;inseminazione artificiale eterologa della moglie non può ritenersi idoneo ad escludere l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di disconoscimento di paternità prevista dall&#8217;art. 235, numero 2), del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>. A tale conclusione si perviene perché non sussiste, nel caso specifico, alcun rapporto biologico di sangue, ed il consenso non può valutarsi alla stregua di un&#8217;implicita rinunzia all&#8217;azione, rinunzia inammissibile trattandosi di diritti indisponibili.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli dà conto del fatto che una simile interpretazione delle norme è stata contraddetta da molte autorevoli voci dottrinali, secondo le quali il consenso prestato dal padre all&#8217;inseminazione eterologa dovrebbe tradursi nella conseguente improponibilità dell&#8217;azione di disconoscimento; soluzione questa già recepita anche nella legislazione positiva di diversi Stati. Tuttavia il giudice a quo ribadisce che, quando dalla lettera della norma traspare la volontà del legislatore, non è possibile far prevalere l&#8217;interpretazione teleologica su quella letterale. Pertanto, poiché la norma positiva individua nell&#8217;impotentia generandi una delle cause legittimanti per l&#8217;azione di disconoscimento, la medesima non può essere esclusa nel caso in esame.</p>
<p>Dopo aver interpretato le norme nei predetti termini, il rimettente osserva che da una simile lettura deriva la palese violazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. Anche la Corte costituzionale (sentenze n. 341 del 1990 e n. 429 del 1991), del resto, ha riconosciuto la preminente centralità dell&#8217;interesse del minore in tema di dichiarazione della paternità o maternità naturale e di adozione.</p>
<p>Nel caso dell&#8217;inseminazione eterologa è evidente che consentire l&#8217;azione di disconoscimento viene a ledere in modo irreversibile le prerogative del figlio. Nessun rapporto, infatti, egli può ragionevolmente stabilire con chi (peraltro anonimo) si è limitato a donare il seme senza assunzione di alcuna responsabilità; per cui il minore viene ad essere per sempre privato della figura paterna, perdendo il diritto alla propria identità ed al proprio nome ed assumendo uno status simile a quello dei figli di genitori ignoti. La palese gravità di siffatte conseguenze &#8211; neppure eliminabili tramite un eventuale risarcimento dei danni, stante la natura non monetizzabile del bene perduto &#8211; rende del tutto irrazionale la norma impugnata, che dovrebbe pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non preclude l&#8217;azione per il disconoscimento di paternità al padre legittimo che abbia prestato il proprio consenso all&#8217;inseminazione eterologa della moglie.</p>
<p>2. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita A. T., convenuta nel giudizio a quo, associandosi alla richiesta di accoglimento della sollevata questione.</p>
<p>La parte privata, nel fare proprie le argomentazioni del Tribunale di Napoli, evidenzia soprattutto come l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di disconoscimento &#8211; azione che dimostra una totale violazione da parte del padre dei doveri di genitore &#8211; si traduca in una gravissima lesione dei diritti della madre e del minore. La prima, infatti, pur essendo coniugata, si vede ridotta al rango di ragazza-madre di un figlio, pur ottenuto col consenso del marito, mentre il piccolo perde il nome, l&#8217;identità personale e la serenità necessaria per una crescita equilibrata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>1. Il Tribunale di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell’art. 235, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto il primo comma, numero 2, consentirebbe di esperire l’azione per il disconoscimento di paternità al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span>, abbia dato il proprio consenso all’inseminazione artificiale eterologa della moglie. Il giudice a quo presuppone che nell’attuale sistema, stante il tenore letterale della disposizione in esame, al consenso prestato dal marito all’inseminazione eterologa della moglie non possa essere collegato alcun effetto preclusivo dell’azione di disconoscimento, ove ricorra una delle ipotesi (nel caso, impotenza a generare) previste dalla legge.</p>
<p>è interesse del minore non vedersi privato del nome, dell’identità personale e della stessa possibilità di avere un padre;</p>
<p>risponde a fondamentali princìpi costituzionali che ogni figlio abbia diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato dai propri genitori, tali dovendosi considerare quelli che hanno preso la decisione della sua procreazione; mentre nessun rapporto di paternità potrebbe essere instaurato col padre biologico.</p>
<p>Ad avviso del giudice rimettente la norma anzidetta sarebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto:</p>
<p>2. La questione è inammissibile.</p>
<p>Il giudice rimettente &#8211; pur rilevando la mancanza di una puntuale disciplina legislativa che stabilisca la legittimità o meno ed i limiti della fecondazione assistita, regolando inoltre i rapporti fra i soggetti coinvolti nelle relative vicende, tra cui la posizione del minore &#8211; parte dal presupposto che il caso particolare sul quale è chiamato a decidere (nascita di un bambino mediante fecondazione assistita eterologa, in costanza di <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span>, col consenso di entrambi i coniugi) rientri nella portata dell’art. 235, primo comma, numero 2, cod. civ., ma solleva dubbi di legittimità costituzionale, considerate le conseguenze che egli ritiene di dover trarre da questa disposizione.</p>
<p>Sennonché questa norma riguarda esclusivamente la generazione che segua ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge.</p>
<p>La possibilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell’approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non è da escludersi in generale. Ma tale possibilità implica un’omogeneità di elementi essenziali e un’identità di <em>ratio</em>; nella cui carenza l’estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio.</p>
<p>È quanto accadrebbe una volta che, ai fini dell’esperibilità dell’azione di disconoscimento di paternità, l’ipotesi in esame fosse equiparata a quelle, tanto dissimili, previste dall’art. 235 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>.</p>
<p>3. L’estraneità della fattispecie oggetto del giudizio alla disciplina censurata comporta l’inammissibilità della sollevata questione; dalla quale tuttavia emerge una situazione di carenza dell’attuale ordinamento, con implicazioni costituzionali.</p>
<p>Non si tratta in alcun modo, in questa occasione, di esprimersi sulla legittimità dell’inseminazione artificiale eterologa, né di mettere in discussione il principio di indisponibilità degli status nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche applicate alla procreazione. Tutto ciò resta fuori dal presente giudizio di costituzionalità. Si tratta invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali.</p>
<p>Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (v. le sentenze n. 10 del 1998; n. 303 del 1996; n. 148 del 1992; nn. 27 e 429 del 1991; e nn. 44 e 341 del 1990), non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima &#8211; in base all’art. 2 Cost. &#8211; ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare.</p>
<p>4. L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span> sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza di cui in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 1998.</p>
<p>Presidente: Renato GRANATA<br />
Redattore: Fernando SANTOSUOSSO</p>
<p>Depositata in cancelleria il 26 settembre 1998.</p>
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		<title>Corte costituzionale sentenza 3/2010</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[notificazione]]></category>
		<category><![CDATA[notificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[notifiche]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte costituzionale &#8211; Sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 [...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 del codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2008 e dalla Corte d&#8217;appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Corte costituzionale &#8211; Sentenza 14 gennaio 2010, n. 3</em></p>
<p style="text-align: justify;">[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-di-procedura-civile/">codice di procedura civile</a></span> (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2008 e dalla Corte d&#8217;appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 75 e 88 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 11 e 13, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2008 (reg. ord. n. 75 del 2009), il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui non prevede che il contraddittorio si instauri all&#8217;atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa, o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale si discute della tempestività dell&#8217;opposizione ad un decreto ingiuntivo la cui notificazione è stata effettuata ex art. 140 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta più volte (a partire dalla sentenza n. 213 del 1975, fino all&#8217;ordinanza n. 97 del 2004) a proposito dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., sempre disattendendo le eccezioni di illegittimità prospettate in relazione al fatto che il perfezionamento della notifica si verifica al compimento delle formalità prescritte dalla norma, e non alla ricezione della raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Bologna osserva che il diritto vivente relativo all&#8217;art. 140 cod. proc. civ. si evince ora da due arresti delle Sezioni unite, entrambi posteriori all&#8217;ultimo intervento della Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza n. 458 del 2005, nell&#8217;affermare la nullità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. nell&#8217;ipotesi in cui non sia allegato l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata all&#8217;originale dell&#8217;atto notificato, ha precisato che il dettato della norma realmente impone di ritenere che il perfezionamento si realizzi con la spedizione della raccomandata, anche perché, essendo questa diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di conoscibilità), sul piano logico è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare tale effetto ad una data certa qual è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, con questa pronuncia la Corte di cassazione avrebbe affiancato all&#8217;effetto anticipato per il notificante un ulteriore provvisorio e anticipato effetto per il destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Tribunale di Bologna, se appare logico che, essendo il notificante il primo soggetto che entra nel procedimento (attivandolo), l&#8217;effetto a lui rapportato sia anticipato e dunque provvisorio, non può non destare perplessità ritenere tale anche l&#8217;effetto per il destinatario, che ontologicamente dovrebbe concludere la sequenza procedimentale. E &#8211; osserva il rimettente &#8211; non si vede come sia possibile che un atto perfezionato divenga successivamente nullo per non avere raggiunto il suo scopo in base ad un quid pluris esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo precisa che una correzione di questo &#8220;problematico&#8221; profilo viene dall&#8217;ordinanza n. 627 del 2008, con la quale le Sezioni unite hanno affermato che, nel caso della notifica del ricorso per cassazione sia a mezzo posta sia ex art.140 cod. proc. civ., l&#8217;avviso di ricevimento non è un elemento costitutivo della notifica, bensì esclusivamente una prova dell&#8217;intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell&#8217;instaurazione del contraddittorio. La sua mancata produzione, quindi, si pone ora su un piano probatorio anziché su quello della validità, per cui non sussiste più una necessità di consolidamento dell&#8217;effetto perfezionativo verso il destinatario, che è già determinato dalla spedizione della raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale essendo il diritto vivente formatosi sull&#8217;art. 140 cod. proc. civ., da intendere nel senso che la spedizione della raccomandata ne rappresenta il perfezionamento per il destinatario, il rimettente si chiede come possa, da sola, la spedizione inserire l&#8217;atto nella sfera di conoscibilità di quest&#8217;ultimo, se non fondandosi su una perfetta e drastica fictio iuris. Secondo il giudice a quo, sussiste conoscibilità nel momento in cui un atto entra nella sfera del destinatario, il che accade successivamente al momento in cui viene spedito in tale direzione. Ciò troverebbe riscontro, sul piano sostanziale, nell&#8217;art. 1335 cod. civ., che pone la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi nel momento in cui giungono all&#8217;indirizzo del destinatario, e non nel momento in cui sono spediti a tale indirizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa realtà logica è alla radice della previsione, nell&#8217;art. 140 cod proc. civ., della raccomandata &#8220;con avviso di ricevimento&#8221;; ed è alla radice, altresì, delle considerazioni sul ruolo da attribuire a tale avviso nelle sopra citate ordinanze delle Sezioni unite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, non vi sarebbe un&#8217;adeguata tutela per il destinatario che si costituisce: «se il destinatario si costituisce, per legge egli ha avuto conoscenza non quando la raccomandata informativa è giunta al suo indirizzo, bensì quando vi è stata spedita».</p>
<p style="text-align: justify;">Per il destinatario che si costituisce vi sarebbe una riduzione dei termini a difesa (siano quelli per proporre una opposizione, siano quelli di comparizione per una costituzione tempestiva) rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel complessivo sistema notificatorio civile, nessuna altra ipotesi di notificazione confliggerebbe così evidentemente con il principio della ricezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Tribunale rimettente, identificare, qualora il processo sia avviato con notifica ex art. 140 cod. proc. civ., l&#8217;instaurazione del contraddittorio con il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza tenere conto del momento in cui l&#8217;atto informativo entra (che è cosa diversa dall&#8217;esservi spedito) nella sfera di conoscibilità del notificato, significherebbe da un lato configurare il contraddittorio come mero simulacro e non in modo effettivo (il che contrasterebbe con l&#8217;art. 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui impone l&#8217;effettività del contraddittorio in ogni processo), dall&#8217;altro far prevalere la posizione del notificante su quella del notificato senza che ciò sia supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante (il che contrasterebbe sia con il principio della parità delle parti sempre dettato dalla stessa norma costituzionale, sia con l&#8217;ancor più generale principio della &#8220;giustizia del processo&#8221;, rinvenibile nell&#8217;art. 111, primo comma, Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;insussistenza di motivi di ragionevolezza alla base della fictio iuris che identifica l&#8217;instaurazione del contraddittorio ex art. 140 cod. proc. civ. contrasterebbe con l&#8217;art. 3, primo comma, Cost., nella sua accezione di precetto impositivo della ragionevolezza come confine della discrezionalità del legislatore ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la &#8220;retrocessione&#8221; del contraddittorio, che l&#8217;art. 140 cod. proc. civ. impone tramite fictio iuris, lederebbe l&#8217;art. 24 Cost., nella parte in cui, al secondo comma, tutela il diritto di difesa come inviolabile in ogni stato del processo, e quindi anche al momento dell&#8217;instaurazione del contraddittorio: i termini di difesa che il legislatore concede a seguito della in ius vocatio sono infatti ridotti per chi subisce la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in misura superiore a quella necessaria per rendere attuabile in tempi ragionevoli il perfezionamento della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità o, comunque, per l&#8217;infondatezza della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato per quale ragione non possa essere data una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe infondata nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 140 cod. proc. civ. e l&#8217;art. 149 cod. proc. civ. non sarebbero utilmente comparabili, in quanto perseguono diverse finalità. Mentre la disciplina dettata dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ. &#8211; per l&#8217;ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall&#8217;ufficiale giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilità o rifiuto del destinatario &#8211; è ispirata all&#8217;evidente fine di non pregiudicare il diritto di difesa del notificante, a causa di circostanze personali o di possibili comportamenti dilatori del destinatario; l&#8217;art. 149 cod. proc. civ., invece, riguarda la diversa ipotesi di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale e persegue l&#8217;inderogabile finalità di tutelare il diritto di difesa del notificatario.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 24 Cost. sarebbe, in via preliminare, inammissibile, perché il giudice rimettente non spiegherebbe quale sarebbe il termine &#8220;normale&#8221; per la difesa ed in quale misura esso sarebbe ridotto. In ogni caso, essa sarebbe infondata nel merito. Difatti, nell&#8217;ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. ciò che viene spedito con la raccomandata con avviso di ricevimento è l&#8217;avviso con il quale l&#8217;ufficiale giudiziario comunica alla parte di avere effettuato il deposito dell&#8217;atto nella casa comunale; nella notificazione a mezzo posta, invece, ciò che viene spedito è proprio l&#8217;atto da notificare. Pertanto, un problema di conoscenza effettiva dell&#8217;atto in questione, per l&#8217;ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., non si pone mai, in quanto, appunto, anche con la ricezione della raccomandata il destinatario non viene a conoscenza del contenuto dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa erariale esclude, infine, che si ponga un problema di violazione del giusto processo e del principio dell&#8217;effettività del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2008 (reg. ord. n. 88 del 2009), la Corte d&#8217;appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l&#8217;ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell&#8217;atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell&#8217;abitazione del destinatario, completa l&#8217;iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell&#8217;avvenuto deposito, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell&#8217;atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall&#8217;art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall&#8217;art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello motiva la sussistenza del requisito della rilevanza osservando che nel giudizio si discute proprio di quale sia la data di notifica del decreto ingiuntivo &#8211; effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. &#8211; da considerare efficace per i destinatari, attuali appellanti. Seguendosi la tesi della Corte di cassazione, fatta propria dal primo giudice, secondo cui tale data coinciderebbe con il giorno in cui l&#8217;ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata (nella specie il 22 marzo 2004), l&#8217;opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perché proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all&#8217;art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (l&#8217;atto di opposizione essendo stato notificato a mezzo posta e consegnato agli ufficiali giudiziari in data 4 maggio 2004); mentre, reputandosi che la data coincida con il giorno di effettivo ritiro del piego (30 marzo 2004) o con il decorso dei dieci giorni successivi alla spedizione (1° aprile 2004), l&#8217;opposizione monitoria dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi procedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che l&#8217;art. 140 cod. proc. civ. e l&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevedono modalità notificatorie alquanto simili in presenza di analoghi presupposti di fatto. In entrambi i casi, la notifica non può effettuarsi direttamente al destinatario, perché questi non è reperibile in loco o perché le persone abilitate a ricevere il piego in luogo di lui rifiutano di riceverlo, ovvero perché vi è temporanea assenza del destinatario o la mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate. In un caso, quello di cui all&#8217;art. 140 cod. proc. civ., l&#8217;ufficiale giudiziario deposita la copia dell&#8217;atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell&#8217;abitazione o dell&#8217;ufficio o dell&#8217;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/dellazienda">azienda</a></span> del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento; analogamente, nel caso di notifica ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, l&#8217;agente postale deposita il piego presso l&#8217;ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza, e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l&#8217;ufficio postale o una sua dipendenza dà notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In sostanza, l&#8217;unica vera differenza strutturale sarebbe che, nell&#8217;un caso, l&#8217;ufficiale giudiziario provvede al deposito della copia presso la casa comunale, mentre, nell&#8217;altro, l&#8217;agente postale provvede al deposito del piego presso l&#8217;ufficio postale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta allora di verificare &#8211; prosegue il rimettente &#8211; se questa differenza possa ex se giustificare l&#8217;operare della successiva regola differenziatrice secondo cui solo nella notifica postale il destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spedizione della raccomandata per ritirare l&#8217;atto presso l&#8217;ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio, laddove l&#8217;art. 140 cod. proc. civ. &#8211; secondo la tradizionale interpretazione di legittimità &#8211; fa coincidere la data della notifica con la stessa data di spedizione della raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, il legislatore &#8211; con l&#8217;art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005 &#8211; non si è limitato a introdurre in modo espresso l&#8217;obbligo di spedizione della raccomandata, ma ha anche posto una regola di maggior tutela per il destinatario della notifica a mezzo posta attraverso la fissazione di un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, termine utile a far decorrere gli effetti della notifica per il destinatario stesso al fine dello svolgimento di ogni ulteriore e successiva attività processuale di suo interesse. Pertanto, quanto alle notifiche di atti giudiziari a mezzo posta nei casi di assenza o rifiuto di cui all&#8217;art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, il sistema &#8211; ormai basato sul generale principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio &#8211; si completa in questo senso: per il notificante, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notifica si perfeziona comunque al momento della consegna dell&#8217;atto da notificare; per il notificatario, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che, secondo l&#8217;esegesi consolidata della Corte di cassazione, la data di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. coincide per il destinatario con l&#8217;invio della raccomandata, l&#8217;esistenza stessa di tale interpretazione, ad avviso del rimettente, configura e conforma il precetto normativo e non consente di percorrere una interpretazione difforme che si pretenda costituzionalmente orientata.</p>
<p style="text-align: justify;">Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe l&#8217;art. 3 Cost., perché casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso. Difatti, l&#8217;art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, dando un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, elimina in radice l&#8217;ingiusta erosione del termine per svolgere le successive attività difensive (come nel caso di specie per proporre opposizione a decreto ingiuntivo), riportando la situazione di garanzia delle parti in equilibrio: per un verso, lascia un tempo congruo al destinatario per ritirare l&#8217;atto; mentre, per l&#8217;altro, non rende troppo onerosa la notifica per il mittente, che, comunque, potrà dare per notificato l&#8217;atto decorso il termine di dieci giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Un simile effetto non è garantito dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ., esponendo il destinatario di una notifica effettuata ai sensi di tale norma ad un trattamento meno garantista, pur in presenza di presupposti di fatto analoghi, e per di più sulla base di una scelta della tipologia di notifica che viene effettuata, di norma, da soggetti, l&#8217;ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell&#8217;atto da parte del notificatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sarebbe anche un contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., per la minor tutela offerta al destinatario di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questi costretto a presidiare con tendenziale continuità la sua cassetta postale anche in periodo di vacanza o ferie, per evitare il rischio di perdere tempo utile al compimento di attività difensive che prendano data a partire dall&#8217;avvenuta notifica, mentre molto meno rischiosa e onerosa è la situazione del destinatario di una notifica postale ex art. 8 della legge n. 890 del 1982.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la stessa Corte di cassazione, con l&#8217;ordinanza delle Sezioni unite n. 458 del 2005, anche se ha ritenuto che per il notificante la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. prenda effetto dalla data di consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario, ha considerato comunque necessario che il notificante, esibendo l&#8217;avviso di ricevimento, ponga il giudice nelle condizioni di verificare se l&#8217;atto sia stato effettivamente consegnato al destinatario o sia comunque convenientemente entrato nella sua sfera di conoscibilità. Ciò, ad avviso del rimettente, significa che non ha più alcun rilievo la circostanza che, spedendo l&#8217;avviso ex art. 140 cod. proc. civ., l&#8217;ufficiale giudiziario metta il notificatario potenzialmente in grado di conoscere la natura dell&#8217;atto notificando, poiché ciò che conta, nella nuova ricostruzione interpretativa della Corte stessa, è la produzione dell&#8217;avviso di ricevimento come strumento per accertare l&#8217;effettiva conoscenza o conoscibilità dell&#8217;atto. Pertanto non vi sarebbe più motivo di distinguere le due forme di notifica in esame sulla base di una differenza &#8211; la possibilità di immediata conoscenza dei dati salienti dell&#8217;atto da notificare per la presenza delle indicazioni prescritte dall&#8217;art. 48 disp. att. cod. proc. civ. &#8211; che non rileva comunque ai fini della decorrenza di efficacia della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., né per il notificante, né per il notificatario.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l&#8217;infondatezza della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere rilevato che l&#8217;art. 140 cod. proc. civ. e l&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982 non sarebbero utilmente comparabili, l&#8217;Avvocatura osserva che la questione sarebbe infondata anche in riferimento all&#8217;art. 24 Cost. Sotto quest&#8217;ultimo profilo, la difesa erariale premette che il problema prospettato dal rimettente si pone per tutte le notificazioni effettuate attraverso la spedizione di una raccomandata e che il termine di dieci giorni previsto dal citato art. 8 non costituirebbe idonea tutela per il destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; In prossimità della camera di consiglio, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell&#8217;uno e nell&#8217;altro giudizio, memorie illustrative.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa erariale &#8211; nel ribadire che la giurisprudenza costituzionale, sin dal 1975, ha affermato la legittimità costituzionale della norma denunciata con riguardo al perfezionamento della notificazione con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata e non da quella del ricevimento della stessa &#8211; osserva, con riguardo alla questione sollevata dal Tribunale di Bologna, che l&#8217;ordinanza di rimessione non prospetta profili di illegittimità nuovi o diversi da quelli già sottoposti ed esaminati dalla Corte costituzionale. La differente disciplina del perfezionamento del procedimento notificatorio dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ. rispetto a quello della notifica a mezzo posta &#8211; si afferma &#8211; è stata ampiamente giustificata dalla Corte costituzionale. Inoltre, ad avviso della difesa erariale, il rispetto del principio dell&#8217;effettività del contraddittorio, quale corollario del più ampio principio del giusto processo sancito dall&#8217;art. 111 Cost., non aggiunge nulla rispetto a quanto è stato già stabilito dalla Corte costituzionale con riferimento al diritto di difesa garantito dall&#8217;art. 24 Cost. La questione sarebbe altresì infondata se analizzata alla luce della fattispecie concreta, avendo il debitore goduto di un lasso di tempo più che congruo (quaranta giorni) per approntare la propria difesa e per notificare l&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla questione sollevata dalla Corte d&#8217;appello di Milano, l&#8217;Avvocatura osserva che, con la sentenza n. 346 del 1998, la Corte costituzionale non ha affermato la necessità che tutti i procedimenti notificatori siano identici o strettamente omogenei &#8211; ciò che lederebbe la discrezionalità legislativa &#8211; bensì che viola il diritto di difesa la mancanza di un avviso del compimento delle formalità di cui all&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982 e la ristrettezza del termine di dieci giorni a seguito dei quali l&#8217;ufficio postale poteva rispedire al mittente l&#8217;atto senza che il destinatario avesse più la possibilità di reperirlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la difesa erariale, le modalità della notifica stabilite dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ. garantiscono i diritti di difesa ed il ragionevole trattamento, non venendo in gioco alcuna necessità di uniformarle ulteriormente senza invadere il campo della discrezionalità propria del legislatore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna (reg. ord. n. 75 del 2009) e dalla Corte d&#8217;appello di Milano (reg. ord. n. 88 del 2009), investono l&#8217;art. 140 cod. proc. civ., il quale, sotto la rubrica «Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia», prevede che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell&#8217;articolo precedente, l&#8217;ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell&#8217;abitazione o dell&#8217;ufficio o dell&#8217;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/dellazienda">azienda</a></span> del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 140 cod. proc. civ. è denunciato da entrambi i rimettenti nella parte in cui, secondo il diritto vivente &#8211; quale risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite -, fa decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell&#8217;ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Così interpretata, la norma denunciata &#8211; non prevedendo che il contraddittorio si instauri all&#8217;atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata &#8211; violerebbe, ad avviso del Tribunale di Bologna, gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, per irragionevolezza, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, per l&#8217;incidenza sul diritto di difesa del destinatario di atti notificati ai sensi dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ. e per la lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo (contraddittorio e parità delle parti).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è sollecitato dalla Corte d&#8217;appello di Milano attraverso l&#8217;indicazione, come tertium comparationis, dell&#8217;art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall&#8217;art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che fa coincidere il compimento della notificazione dal lato del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell&#8217;atto, se anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Entrambe le ordinanze di rimessione attengono a questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ. e sono sollevate sotto profili analoghi; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Preliminarmente, deve essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato con riguardo all&#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Bologna sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all&#8217;onere di sperimentare la praticabilità di un&#8217;interpretazione adeguatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice rimettente ha preso atto dell&#8217;essersi formata una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l&#8217;intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell&#8217;indirizzo consolidato con i principi costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Bologna è inammissibile per un&#8217;altra preliminare ragione, ossia per mancata motivazione sulla rilevanza della questione. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; La questione sollevata dalla Corte d&#8217;appello di Milano è, invece, fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. &#8211; Questa Corte ha già avuto occasione di scrutinare questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l&#8217;art. 140 cod. proc. civ., interpretato nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 213 del 1975 ha dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl&#8217;interessi che attraverso essi debbono trovare tutela», questa Corte ha rilevato che «nell&#8217;ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell&#8217;atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette».</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato che, nell&#8217;ambito del processo civile, «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell&#8217;altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell&#8217;atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/della-prescrizione-e-della-decadenza/">decadenza</a></span>». Infine, ha sottolineato che non è utile la comparazione con l&#8217;art. 149 cod. proc. civ., il quale, al contrario dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo posta, che l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata debba essere allegato all&#8217;originale, con la conseguenza che la notifica va considerata perfezionata solo alla data della ricezione della raccomandata. Secondo la sentenza, infatti, la notifica a mezzo posta non prevede per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per posta, «la ricevuta di ritorno riguarda l&#8217;unica operazione predisposta perché l&#8217;atto pervenga nella sfera del destinatario ed equivale alla relata che l&#8217;ufficiale giudiziario appone in calce all&#8217;originale dell&#8217;atto qualora questo sia notificato ai sensi dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ. Se il destinatario è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno (così come nel caso dell&#8217;art. 140 se ne fa menzione nella relata dell&#8217;ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo avviso di cui all&#8217;art. 140 cod. proc. civ.».</p>
<p style="text-align: justify;">Altre pronunce hanno confermato questa conclusione. Le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione. La sentenza n. 250 del 1986 ricorda che la notificazione effettuata ai sensi dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona dopo il deposito della copia dell&#8217;atto nella casa comunale e l&#8217;affissione dell&#8217;avviso alla porta dell&#8217;abitazione o dell&#8217;ufficio o dell&#8217;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/dellazienda">azienda</a></span> del destinatario e con la spedizione a quest&#8217;ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che rilevino ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l&#8217;allegazione all&#8217;originale dell&#8217;atto dell&#8217;avviso di ricevimento. E l&#8217;ordinanza n. 904 del 1988 precisa che «una volta realizzata la fondamentale esigenza dell&#8217;immissione della copia dell&#8217;atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario &#8211; esigenza certamente soddisfatta dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ. con l&#8217;affissione dell&#8217;avviso di deposito &#8211; l&#8217;adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti».</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. &#8211; I successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongono di rimeditare queste conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.1. &#8211; In primo luogo, la ratio che giustificava la spedizione della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario e all&#8217;esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata, non è più riproponibile nel sistema delle notifiche derivante dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002. Per effetto di detta sentenza (con cui è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 149 cod. proc. civ. e dell&#8217;art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell&#8217;atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario) risulta infatti ormai presente nell&#8217;ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l&#8217;atto sia consegnato all&#8217;ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/della-prescrizione-e-della-decadenza/">decadenza</a></span> a suo carico con la consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario, il destinatario &#8211; in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) &#8211; soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell&#8217;effettiva conoscibilità dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la presunzione di conoscenza dell&#8217;atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l&#8217;evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l&#8217;onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.2. &#8211; In secondo luogo, è da tener presente che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 1998, ha giudicato priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell&#8217;atto da parte del destinatario la disciplina della consimile notificazione a mezzo posta di cui all&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982, dichiarandone l&#8217;illegittimità costituzionale: (a) sia nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego; (b) sia nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l&#8217;ufficio postale.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, è intervenuto il legislatore, che, con l&#8217;art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, il secondo ed il quarto comma dell&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982, prevedendo che: (a) se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l&#8217;agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l&#8217;ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza; (b) del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l&#8217;ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell&#8217;agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d&#8217;ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell&#8217;abitazione, dell&#8217;ufficio o dell&#8217;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/dellazienda">azienda</a></span>; (c) l&#8217;avviso deve contenere l&#8217;indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell&#8217;ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell&#8217;indirizzo dell&#8217;ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l&#8217;espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l&#8217;avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l&#8217;atto sarà restituito al mittente; (d) la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema precedente, in cui era l&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ., perché la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell&#8217;agente postale della raccomandata che dà avviso dell&#8217;infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall&#8217;inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall&#8217;effettivo ritiro del plico in giacenza. E ciò, per di più, in un contesto nel quale la scelta della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l&#8217;ufficiale giudiziario ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell&#8217;atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, può richiedere all&#8217;ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia, l&#8217;ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l&#8217;uno o l&#8217;altro modo di notificazione (sentenza n. 346 del 1998).</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. &#8211; Nell&#8217;attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell&#8217;individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 &#8211; dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore &#8211; e la disciplina dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all&#8217;atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell&#8217;intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627).</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell&#8217;atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l&#8217;ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall&#8217;art. 8 della legge n. 890 del 1982.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE </strong></p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-di-procedura-civile/">codice di procedura civile</a></span>, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.</p>
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		<title>Corte Costituzionale sentenza 335/2009</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[figli legittimi]]></category>
		<category><![CDATA[figli naturali]]></category>

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		<description><![CDATA[SENTENZA N. 335 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, ha pronunciato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 335</p>
<p id="SC2" style="text-align: center;">ANNO 2009</p>
<p style="text-align: center;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE" style="text-align: justify;">composta dai Signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p id="IA1" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p id="IA2" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 537, terzo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra A. B. e D. T. A. ed altri, con ordinanza del 12 giugno 2008, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2009.</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="fatto"></a></p>
<p id="FR" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">1. – Nel corso di una controversia civile – promossa dall’attrice contro gli eredi del de cuius (deceduto ab intestato), per ottenere il riconoscimento della paternità del medesimo e l’accertamento del proprio diritto alla eredità con la conseguente divisione –, il Tribunale ordinario di Cosenza, con ordinanza emessa il 12 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 537, terzo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, il quale stabilisce che «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il rimettente premette in fatto che – passata in giudicato la sentenza parziale con la quale è stata accertata la paternità – i convenuti figli legittimi, in ordine alla domanda di divisione dell’eredità, hanno richiesto di liquidare in denaro la porzione spettante alla condividente coerede figlia naturale, la quale tuttavia si è opposta a tale istanza, domandando di sollevare la questione di costituzionalità della norma. In punto di rilevanza, il Tribunale afferma che – in ragione dell’opposizione dell’attrice – «dovrebbe decidere valutando le condizioni patrimoniali e personali», mentre, in assenza di tale norma, «di fronte al dissenso del figlio naturale il giudice non potrebbe in alcun caso consentire la commutazione in denaro della quota, trattandosi di eredità composta da diversi beni immobili».</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come la norma impugnata sia stata introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), che ha abrogato – per adeguarsi al dettato dell’art. 30, terzo comma, della Costituzione – la vecchia disposizione dell’art. 574 cod. civ., in base alla quale i figli legittimi avevano il diritto potestativo di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali, commutando la quota ereditaria in una somma di denaro, senza possibilità di opposizione da parte del figlio naturale e di valutazione giudiziale delle circostanze del caso concreto.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Tuttavia, secondo il giudice a quo, la posizione del figlio naturale è cambiata nel corso degli anni, proprio in seguito alla introduzione della legge sul diritto di famiglia, e successivamente delle leggi sulla separazione e sul divorzio, sicché è divenuta anacronistica la ratio sottesa alla norma in esame, consistente nella necessità di rendere compatibile la tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima, seppure attraverso il correttivo della possibilità di opposizione con deferimento della decisione al giudice. Attualmente, infatti, «la figura del figlio naturale, oltre a non destare alcun tipo di sensazione di “estraneità” dalla famiglia, è alquanto diffusa», in quanto «il numero delle separazioni è molto alto e, nella maggior parte dei casi, uno o entrambi i coniugi iniziano una nuova convivenza, con procreazione di figli naturali (a volte riconosciuti con successivo <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span>)», che si presentano alla comunità come eredi, per cui non può più sostenersi che il figlio legittimo costituisca il «testimone» dell’identità familiare.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Consentire che la menzionata valutazione (in cui in base alla norma devono confluire anche gli elementi patrimoniali della sfera dei figli interessati) sia fatta dal giudice è, ad avviso del rimettente, ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del figlio naturale, e non ne garantisce i diritti. Inoltre, il trattamento differente riservato in sede di divisione ereditaria ai figli naturali, non giustificandosi con una necessità di tutela dei diritti dei figli legittimi (che in ogni caso, per il giudice a quo, non subirebbero lesioni in caso di abrogazione della norma), contrasta con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">D’altra parte, conclude il rimettente, l’eliminazione della norma dal nostro sistema giuridico non comporterebbe alcuna incompatibilità con la tutela della famiglia legittima, posto che, in caso di accordo, i figli legittimi potrebbero sempre acconsentire alla liquidazione in denaro o in beni immobili della loro quota (così come oggi avviene nella comunione tra più figli legittimi), e, in caso di disaccordo, non vi sarebbe comunque lesione della quota di alcuno dei discendenti.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della sollevata questione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">La difesa erariale rileva che la norma denunciata trova la sua ratio nel diverso rapporto esistente in via di fatto tra i figli legittimi e naturali e tra questi ed i beni familiari; e, pertanto, appare ragionevole riconoscere ai figli legittimi il potere di commutare la quota ereditaria dei figli naturali in valore, consentendo così di conservare i beni ereditari in capo a coloro che normalmente hanno un particolare rapporto affettivo con detti beni. D’altra parte (prosegue l’Avvocatura), la norma denunciata riconosce la parità giuridica dei figli legittimi e naturali, in quanto garantisce anche a questi ultimi una quota ereditaria di ugual valore, prevedendo una possibile diversificazione della quota ereditaria spettante ai figli naturali solamente sotto il profilo della qualità e non della quantità. D’altronde, il diritto di commutazione non è assoluto, in quanto i figli naturali possono opporsi e rimettere la questione al giudice, che dovrà decidere tenendo conto della situazione personale e patrimoniale degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="diritto"></a></p>
<p id="DD" style="text-align: justify;">Considerato in diritto</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">1. – Il Tribunale ordinario di Cosenza censura l’art. 537, terzo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, in base al quale «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Secondo il rimettente la norma si pone in contrasto: a) con l’art. 30, terzo comma, della Costituzione, in quanto il consentire che la menzionata valutazione (in cui in base alla norma devono confluire anche gli elementi patrimoniali della sfera dei figli interessati) sia fatta dal giudice è ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del figlio naturale, e non ne garantisce i diritti; b) con l’art. 3 Cost., poiché il trattamento differente riservato in sede di divisione ereditaria ai figli naturali, non giustificandosi con una necessità di tutela dei diritti dei figli legittimi (che in ogni caso, per il giudice a quo, non subirebbero lesioni in caso di abrogazione della norma), contrasta con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2. – La questione non è fondata.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.1. – L’art. 30, terzo comma, Cost. prevede espressamente che «La legge assicura ai figli nati fuori dal <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span> ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Questa Corte ha specificamente enucleato il duplice significato normativo attribuito dalla propria giurisprudenza al precetto costituzionale in esame, che, dal lato dei rapporti tra genitori e figli, si esprime in una regola di equiparazione dello status di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo status di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima fondata sul <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span>; mentre, nei rapporti della prole naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali riconosciuti), si pone come norma ispiratrice di una direttiva di sempre più adeguata tutela della condizione di diritto familiare della prole naturale (sentenze n. 377 del 1994 e n. 184 del 1990). Di conseguenza, la Corte ha anche chiarito «come dall’art. 30 della Costituzione non discenda in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi», in quanto «un ampio concetto di “parentela naturale” non è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale ed a stabilirne l’equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di compatibilità» (sentenza n. 532 del 2000).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.2. – Nello specifico ambito dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima (e, in particolare, per quanto qui interessa, i figli legittimi), è proprio il menzionato criterio di compatibilità che rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione dell’uno rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame. Diversità nella parità di trattamento, quindi, che si coglie immediatamente dalla semplice considerazione che l’art. 30, primo e terzo comma, Cost., «come avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti», conosce «solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span>, senza ulteriore distinzione tra questi ultimi» (sentenza n. 494 del 2002).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Pertanto, l’approccio alla problematica relativa alla correttezza della scelta delle concrete modalità di realizzazione del menzionato contemperamento con (o la sottordinazione ad) altri princìpi di pari o maggior peso va interamente condotto sul versante della analisi della ragionevolezza del trattamento differenziato, commisurata «alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali» (sentenza n. 377 del 1994).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.3. – L’art. 537 cod. civ. (come sostituito dall’art. 173 della legge 19 maggio 1975, n. 151), oltre a prevedere e regolamentare il diritto di commutazione in esame (terzo comma), dispone che, nella ipotesi di concorso all’eredità di figli legittimi e naturali, agli uni e agli altri siano attribuiti in egual misura i medesimi diritti successori (primo e secondo comma). Il legislatore della riforma del diritto di famiglia, quindi – modificando radicalmente quanto in precedenza previsto dall’art. 541 cod. civ. (abrogato dall’art. 177 della stessa legge n. 151 del 1975) – ha equiparato i diritti successori dei figli legittimi e naturali, contestualmente rimodulando il menzionato diritto di commutazione (che riguarda la fase di divisione dell’asse ereditario), trasformato da insindacabile diritto meramente potestativo attribuito ai figli legittimi a diritto ad esercizio puntualmente controllato, in quanto soggetto alla duplice condizione della mancata opposizione del figlio naturale e della decisione del giudice, «valutate le circostanze personali e patrimoniali».</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Occorre rilevare che la Corte – anche se chiamata a vagliare la costituzionalità dell’abrogato art. 541 cod. civ. – ha già avuto modo di affermare come la norma oggi impugnata (che in quel giudizio era assunta quale tertium comparationis a sostegno della dedotta illegittimità della precedente disciplina) si collochi nella prospettiva del progressivo adeguamento della normativa allo spirito evolutivo promanante dal precetto costituzionale di cui al terzo comma dell’art. 30, che permea la riforma del diritto di famiglia e che caratterizza (ed indirizza) l’ampia discrezionalità lasciata al legislatore in materia; discrezionalità che, tuttavia, oltre a dover rispettare il canone di una ragionevolezza commisurata alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali, è soggetta anche al limite, stabilito dalla medesima disposizione costituzionale, della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima (sentenza n. 168 del 1984).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Orbene, tali considerazioni offrono dei riferimenti significativi ed ancora attuali, anche alla luce della giurisprudenza successiva. In primo luogo, relativamente alla attribuzione della spettanza «al legislatore ordinario – stante la formulazione generica del testo del terzo comma del citato art. 30, frutto del “travaglio che portò, nell’Assemblea costituente, alla sua formulazione definitiva” (sentenza n. 54 del 1960) – di rendersi attento interprete della evoluzione del costume e della coscienza sociale, e, in conseguenza, di apprestare, in ordine alla esigenza, espressamente posta dal precetto costituzionale, della “compatibilità” della tutela dei figli nati fuori del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/del-matrimonio">matrimonio</a></span> con i diritti dei membri della famiglia legittima, soluzioni anche diverse nel tempo, in armonia appunto con la cennata evoluzione». In secondo luogo, con riguardo al riconoscimento del fatto che «il legislatore [del 1975], muovendo dalla consapevolezza che “nessuna parte dell’ordinamento giuridico risente come il diritto familiare delle contemporanee ed opposte sollecitazioni della tradizione da un lato e del costume in evoluzione dall’altro”, ha inteso impegnare “saggezza ed equilibrio” al fine di “modulare le delicate correlazioni e l’intensità degli strumenti di tutela dei diversi interessi in gioco … per la migliore sistemazione normativa dell’istituto e soprattutto per la sua aderenza alla realtà sociale”» (sentenza n. 168 del 1984).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.4. – Se, dunque, la completa equiparazione nel quantum dei diritti successori dei figli legittimi e naturali, stabilita dai primi due commi dell’art. 537 cod. civ. attua (in modo certamente obbligato) il principio della necessaria uguaglianza delle posizioni dei figli nel rapporto con il genitore dante causa (deceduto ab intestato), la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice, non contraddice la menzionata aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento (compatibilità) dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">L’espresso riferimento della Costituzione al criterio di “compatibilità” assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">È appunto in questa prospettiva che si è mosso il legislatore del nuovo diritto di famiglia, attribuendo al giudice – cui viene in definitiva demandato il riscontro della sussistenza o meno di quella che sostanzialmente può definirsi come “giusta causa” dell’opposizione del figlio naturale alla richiesta di commutazione avanzata dai figli legittimi – il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento della concreta applicazione della norma ai princìpi costituzionali. La naturale concretezza della soluzione giurisdizionale (che, ove le circostanze lo esigano, può ovviamente essere a favore del figlio naturale) permette, infatti, di calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali (attinenti ai pregressi rapporti tra i figli) e patrimoniali (riguardanti la situazione dei beni lasciati in eredità, in considerazione, sia della loro migliore conservazione e gestione, sia del rapporto che lega l’erede al bene), così da scongiurare eventuali esercizi arbitrari, e quindi non meritevoli in concreto di tutela, del diritto di commutazione o della facoltà di opposizione.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">D’altronde, la (volutamente) elastica formula linguistica adoperata dal legislatore risulta teleologicamente coerente al sistema, poiché lascia tutto il dovuto spazio all’apprezzamento discrezionale del giudice (le cui decisioni, peraltro, sono soggette, come le altre, ai normali rimedi processuali).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Lungi, dunque, dal dirsi anacronistica (come deduce il rimettente) la ratio sottesa alla norma in esame, questa – anche per la sua formulazione “aperta” (analoga a quella prevista dall’art. 252 cod. civ. in tema di affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima) – appare viceversa idonea a consentire il recepimento nel suo ambito dispositivo (di volta in volta, e secondo il sentire dei tempi) delle singole fattispecie, commisurate proprio a quella dinamica evolutiva dei rapporti sociali, che attualizza il precetto costituzionale. Ciò, tanto più in quanto – per colmare la già evidenziata ampia latitudine del riferimento normativo alle «circostanze personali e patrimoniali» – il giudice, nella propria opzione ermeneutica, è tenuto a dare una valutazione costituzionalmente orientata, la quale appunto non può ignorare (ma deve necessariamente prendere in considerazione) la naturale evoluzione nel tempo della coscienza sociale e dei costumi.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.5. – La norma impugnata, pertanto, è immune dai denunciati vizi di incostituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="dispositivo"></a></p>
<p id="MOA1" style="text-align: justify;">per questi motivi</p>
<p id="MOA2" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;">dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 537, terzo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cosenza, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Francesco AMIRANTE, Presidente</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Paolo GROSSI, Redattore</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: DI PAOLA</p>
<p style="text-align: justify;">﻿</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte Costituzionale sentenza 179/2009</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
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		<category><![CDATA[minore]]></category>
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		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[SENTENZA N. 179 ANNO 2009 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 179  ANNO 2009</p>
<p style="text-align: center;">
<p id="MEA3" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE" style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p id="IA1" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p id="IA2" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 336 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span> promosso dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento relativo a R.M. con ordinanza del 12 maggio 2008, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica n. 55, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em> Visto</em> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em> udito</em> nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="fatto"></a></p>
<p id="FR" style="text-align: justify;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">1. — Il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza depositata il 12 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 30, 31 della Costituzione, dell&#8217;articolo 336 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, nella «parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d&#8217;ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest&#8217;ultimo».</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">2. — Il rimettente premette che, in data 25 settembre 2007, il pubblico ministero aveva chiesto che si aprisse procedimento amministrativo nei confronti della minore R. M., per sue condotte gravemente irregolari. In data 7 novembre 2007 il tribunale per i minorenni aveva disposto d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 336 cod. civ., il suo collocamento in idonea comunità, alla luce delle condotte gravemente devianti tenute dalla medesima e dell&#8217;incapacità dei genitori di farvi fronte.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">In particolare, dalla relazione dei servizi sociali del 19 settembre 2007, era emerso che la minore si sottraeva all&#8217;obbligo scolastico, rientrava a casa in ore notturne, aveva amicizie legate al mondo della droga e della devianza e, verosimilmente, faceva uso di droghe. La madre aveva abbandonato il nucleo familiare nel 1998, senza più dare notizie di sé, mentre il padre, per motivi di lavoro, aveva delegato la cura della figlia ai nonni paterni. Costoro mai avevano accettato il legame tra i genitori della minore e la nascita di quest&#8217;ultima la quale, in data 9 novembre 2007, su richiesta dello stesso padre, era stata inserita dai servizi sociali in idonea comunità educativa.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il pubblico ministero ha chiesto, il 2 febbraio 2008, l&#8217;archiviazione degli atti in relazione al procedimento in cui il tribunale si era pronunciato di ufficio, «ritenendo ingiustificata e fondata su presupposti di merito errati la emanazione da parte del tribunale di provvedimento <em>ex</em> art. 336 c. c. nei confronti dei genitori della minore».</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Con nota dell&#8217;11 febbraio 2008, il giudice delegato ha chiesto al pubblico ministero di rivalutare le proprie istanze, alla luce delle circostanze sopra indicate, nonché di quelle emergenti da un verbale di audizione della minore, nel corso della quale costei aveva dichiarato quanto segue: «fin da subito mio padre mi faceva crescere con i suoi genitori forse per attirare l&#8217;attenzione di quest&#8217;uomo che non riusciva ad abbracciarmi ed a dirmi che mi voleva bene ho cominciato a comportarmi all&#8217;opposto di come mi veniva chiesto».</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il pubblico ministero, con nota del 15 febbraio 2008, dopo aver ritenuto che le condotte dei genitori «non fossero obbiettivabili in gravi carenze o violenze o prevaricazioni ma fossero assimilabili a mere “inadeguatezze genitoriali o contrasti generazionali”», ha ribadito la propria richiesta di archiviazione del procedimento.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">3. — Tanto premesso, il giudice <em>a quo</em> prospetta l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 336 cod. civ. (nell&#8217;interpretazione della giurisprudenza, che costituisce diritto vivente), là dove prevede che legittimati a proporre azione nell&#8217;interesse del minore siano soltanto le parti private o il pubblico ministero, riservando al tribunale soltanto la possibilità d&#8217;intervento in via di urgenza e provvisoria, con iniziativa destinata ad essere caducata, qualora nessuna delle dette parti ritenga di proporre azione ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Infatti, ad avviso del rimettente, la Costituzione (artt. 30 e 31) prevede la più ampia tutela per i soggetti in età minore, con norme che trovano poi riscontro nella normativa penale minorile (d.P.R. n. 488 [<em>recte: </em>n. 448] del 22 settembre 1988 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), improntata alla rieducazione dei minori che abbiano commesso illeciti ed al favore nei confronti dell&#8217;indagato/imputato minorenne, nonché nelle numerose convenzioni internazionali recepite nel sistema giuridico italiano ed intese a tutelare i diritti dei minori stessi (tra le altre: Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77).</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il giudice <em>a quo</em> prosegue osservando che la tutela del minore può rivelarsi inadeguata se nessuna delle parti eserciti l&#8217;azione davanti al tribunale oppure, qualora tale organo abbia agito d&#8217;ufficio in via d&#8217;urgenza, se nessuna delle parti ritenga di dare seguito alla relativa attività.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Invero, le parti private potrebbero essere responsabili di situazioni pregiudizievoli per il minore, e non offrire, così, garanzie circa l&#8217;efficace esercizio di un&#8217;azione a tutela del medesimo; il pubblico ministero è organo cui fanno capo poteri e doveri d&#8217;intervento a tutela del minore, ma il sistema non appresta rimedio nel caso di suo mancato tempestivo intervento, non essendo contemplata, nella prospettiva della suddetta tutela, la previsione di un&#8217;eventuale responsabilità disciplinare (peraltro estranea alla questione in esame).</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Neppure sarebbe determinante il richiamo all&#8217;art. 403 cod. civ., nella parte in cui prevede l&#8217;intervento dell&#8217;autorità amministrativa a tutela del minore «moralmente o materialmente abbandonato». Tale intervento, per un verso, è strettamente provvisorio; per altro verso, prevede un solo tipo d&#8217;iniziativa («lo colloca in luogo sicuro»), e cioè un&#8217;attività che può non essere necessaria, in presenza di complesse situazioni richiedenti ben più ampie ed articolate determinazioni.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Per evitare un incostituzionale “vuoto di tutela”, dunque, è necessario che il tribunale abbia il potere di nominare un curatore che, valutato l&#8217;interesse del minore, possa proporre ricorso all&#8217;autorità giudiziaria nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni esposte, il rimettente dubita che la disciplina di cui all&#8217;art. 336 cod. civ. si ponga in contrasto con gli artt. 30 e 31 Cost. (intesi come norme di protezione e tutela del minore), nonché con l&#8217;art. 3 della stessa (sotto i profili dell&#8217;uguaglianza e della ragionevolezza).</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, la questione è rilevante nel giudizio <em>a quo</em>, perché: <em>a)</em> le asserzioni del pubblico ministero – secondo cui l&#8217;allontanamento della madre da oltre dieci anni, durante i quali ella non ha più dato notizie di sé causando alla figlia gravissimi traumi psicologici, ovvero l&#8217;affidamento da parte del padre ad avi che non hanno mai accettato la bimba come parte della famiglia, sarebbero circostanze inidonee ad integrare gravi carenze genitoriali – non potrebbero essere condivise; <em>b</em>) è necessario garantire idonea tutela alla minore nei confronti di genitori (in particolare, la madre) che hanno mostrato gravi limiti educativi ed affettivi, assicurandole idonea collocazione in ambito eterofamiliare; <em>c)</em> l&#8217;apertura di un procedimento amministrativo nei confronti della minore non fa venir meno il fondamento delle considerazioni esposte. Infatti, tale iniziativa non è in grado di porre rimedio alle riscontrate carenze genitoriali, essendo rivolta unicamente alla minore, con conseguente “stigmatizzazione” della stessa a causa di condotte aventi matrice in un contesto familiare carente e inadeguato sotto vari profili.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">4. — Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 gennaio 2009.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">L&#8217;Avvocatura osserva che nell&#8217;ordinanza di rimessione non sarebbe stata valutata e motivata in modo adeguato la rilevanza della questione, perché il giudice <em>a quo</em> si sarebbe limitato ad affermare che gli argomenti, addotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione, sarebbero “non condivisibili”.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Altro profilo d&#8217;inammissibilità andrebbe ravvisato nel rilievo che, in sostanza, il Tribunale, attraverso la nomina di un curatore, si sarebbe sovrapposto al pubblico ministero, assumendo, così, un ruolo vicario delle parti legittimate ad intraprendere eventuali iniziative a tutela della minore.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">La questione sarebbe altresì inammissibile, o comunque infondata, perché questa Corte, richiamando anche i principi della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991, ha già affermato (sentenza n. 1 del 2002) che «il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa», sicché la sua posizione si configura come quella di “parte” del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell&#8217;art. 78 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-di-procedura-civile/">codice di procedura civile</a></span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="diritto"></a></p>
<p id="DD" style="text-align: justify;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">1 — Il Tribunale per i minorenni di Ancona, con l&#8217;ordinanza richiamata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione – dell&#8217;art. 336 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d&#8217;ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest&#8217;ultimo».</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Il rimettente – nell&#8217;ambito del procedimento promosso dal pubblico ministero, nei confronti della minore R. M. per condotte gravemente irregolari, procedimento del quale lo stesso pubblico ministero aveva poi chiesto l&#8217;archiviazione – osserva che la tutela del minore «può restare priva di concreto riscontro», qualora nessuna delle parti eserciti l&#8217;azione davanti al tribunale oppure se detto organo, che abbia agito d&#8217;ufficio in via di urgenza e cautela, ritenga di non dare seguito a tale iniziativa.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Del resto, da un lato le parti private potrebbero essere responsabili di condotte pregiudizievoli per il minore e non offrire così garanzie per l&#8217;esercizio efficace di azioni a tutela di quest&#8217;ultimo, dall&#8217;altro è pur vero che il sistema non appresta rimedio alcuno per il caso di mancato intervento del pubblico ministero, non essendo al riguardo previste, nella prospettiva qui considerata, eventuali responsabilità disciplinari, peraltro estranee al caso concreto.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">In questo quadro, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, per evitare un incostituzionale vuoto di tutela sarebbe necessario che il tribunale per i minorenni avesse il potere di nominare un curatore che, valutato l&#8217;interesse del minore, potesse proporre ricorso all&#8217;autorità giudiziaria a tutela di questo.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2. — La questione è inammissibile.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.1. — In primo luogo, il giudice <em>a quo</em> non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">In particolare, non indica la data di nascita della minore (circostanza non irrilevante, avuto riguardo agli effetti collegabili al raggiungimento di soglie minime di età da parte di coloro che non hanno compiuto i 18 anni), nulla dice in ordine alle sue capacità di discernimento, lascia indeterminata la posizione del padre, cui si addebita soltanto di avere delegato, “per motivi di lavoro”, la cura della minore ai nonni paterni, i quali non avrebbero accettato il legame dell&#8217;uomo con la madre di R. M., né la nascita di quest&#8217;ultima, senza però individuare specifiche carenze educative, affettive o assistenziali, non chiarisce in modo adeguato le ragioni che avrebbero indotto il pubblico ministero a chiedere l&#8217;archiviazione degli atti, limitandosi a definirle “non condivisibili”. Inoltre nulla riferisce in ordine alle azioni di tutela che dovrebbero essere adottate, a parte un generico riferimento ad una «idonea collocazione in ambito eterofamiliare».</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte, l&#8217;insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, determinandone l&#8217;inammissibilità (<em>ex plurimis</em>, ordinanze n. 93 e n. 35 del 2009, n. 441 e n. 433 del 2008).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2. 2. — Sotto altro profilo, il giudice <em>a quo</em> non ignora la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull&#8217;esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77. Trascura però qualsiasi analisi della normativa introdotta con tali convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell&#8217;ordinamento interno e quindi recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell&#8217;art. 336 cod. civ., col quale vanno coordinate.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 9, comma 2, della Convenzione di New York stabilisce che, «in tutti i casi previsti nel paragrafo 1» del medesimo articolo, dedicato ai rapporti del minore con i genitori, «tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni». Inoltre l&#8217;art. 12 della stessa, dopo aver disposto, nel comma 1, che gli Stati parti garantiscono al fanciullo «capace di discernimento» il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, aggiunge, nel comma 2, che: «A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">In coerente sviluppo con tali disposizioni normative, l&#8217;art. 336, quarto comma, cod. civ., aggiunto dall&#8217;art. 37, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell&#8217;adozione e dell&#8217;affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>), dispone che: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore». Dal coordinamento tra le norme ora citate è desumibile che, nei procedimenti di cui all&#8217;art. 336 cod. civ., sono parti non soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell&#8217;art. 78 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-di-procedura-civile/">codice di procedura civile</a></span> (sentenza n. 1 del 2002).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Va poi considerata la Convenzione di Strasburgo che, nell&#8217;art. 1, comma 2, così definisce il proprio oggetto: «promuovere, nell&#8217;interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l&#8217;esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un&#8217;autorità giudiziaria». L&#8217;art. 4, comma 1, attribuisce al minore, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della possibilità di rappresentarlo a causa di un conflitto d&#8217;interessi, il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un&#8217;autorità giudiziaria. L&#8217;art. 9, comma 1, dispone poi che, nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto d&#8217;interessi, l&#8217;autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Il rimettente non ha verificato l&#8217;incidenza della suddetta normativa sulla fattispecie concreta al suo esame e, quindi, non ha spiegato le ragioni che, ad onta di essa, determinerebbero l&#8217;asserito vuoto di tutela, pur spettando al giudice della controversia l&#8217;interpretazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie medesima.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Tali omissioni si risolvono in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, da cui discende un autonomo profilo d&#8217;inammissibilità della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="dispositivo"></a></p>
<p id="MOA1" style="text-align: justify;">per questi motivi</p>
<p id="MOA2" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;"><em> dichiara</em> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 336 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Ancona con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Francesco AMIRANTE, Presidente</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Alessandro CRISCUOLO, Redattore</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: DI PAOLA</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte Costituzionale sentenza 131/2009</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[SENTENZA N. 131 ANNO 2009 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83, comma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 131  ANNO 2009</p>
<p id="ME">
<p id="MEA3" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE" style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p id="IA1" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p id="IA2" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 1, del codice di procedura penale in combinato disposto con l&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, promosso dal Tribunale di Biella, nel procedimento penale a carico di Pastormerlo Francesco, con ordinanza dell&#8217;8 luglio 2008, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em>Visto</em> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em>udito</em> nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="fatto"></a></p>
<p id="FR" style="text-align: justify;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">1. – Nel corso di un giudizio penale promosso a carico del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, imputato, tra l&#8217;altro, del delitto di cui all&#8217;art. 590, terzo comma, del codice penale, in relazione ad un infortunio sul lavoro subito da un dipendente della medesima società, il Tribunale di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l&#8217;autorizzazione alla citazione nel processo penale, come responsabile civile, dell&#8217;assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il giudice <em>a quo</em> deduce che l&#8217;art. 83, comma 1, cod. proc. pen., è interpretato, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel senso che, affinché un soggetto possa essere chiamato, nell&#8217;ambito del processo penale, a rispondere civilisticamente del fatto dell&#8217;imputato, è necessaria l&#8217;esistenza di una norma di legge intesa a configurare un vero e proprio obbligo di detto soggetto verso il danneggiato.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Per tale ragione, ad avviso del rimettente, non potrebbe essere accolta la richiesta, formulata nel giudizio principale dal difensore del lavoratore infortunato, costituitosi parte civile, di autorizzazione alla citazione, quale responsabile civile, dell&#8217;assicuratore della società datrice di lavoro, nel frattempo dichiarata fallita. Infatti, trattandosi di contratto di assicurazione facoltativo, allo stato attuale della legislazione il lavoratore non vanta alcun diritto nei suoi confronti, essendo l&#8217;assicuratore obbligato esclusivamente nei confronti del datore di lavoro. Di qui la rilevanza della questione: solamente l&#8217;invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 1, cod. proc. pen., in combinato disposto con l&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., consentirebbe la citazione dell&#8217;assicuratore in maniera tale che gli effetti civili del giudicato penale possano fare stato anche nei suoi confronti, con conseguente sua condanna, nell&#8217;ipotesi di riconosciuta colpevolezza dell&#8217;imputato, a corrispondere alla parte civile una somma integralmente ristoratrice del danno ed esente dal concorso dei creditori insinuati al passivo fallimentare.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice <em>a quo</em> afferma che, stante il fallimento della società datrice di lavoro, il diritto del lavoratore all&#8217;immediato ed integrale ristoro del danno è conculcato. Il lavoratore, infatti, non può esperire un&#8217;azione di condanna contro il fallimento, ostandovi l&#8217;art. 52, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell&#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ed è costretto ad insinuare il proprio credito al passivo ed a subire il concorso di tutti i creditori, pur godendo del privilegio di cui agli artt. 2751-<em>bis</em> e 2767 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, la menomazione del diritto d&#8217;azione del danneggiato consiste non tanto nell&#8217;impossibilità di esperire un&#8217;azione di condanna, quale pacificamente deve considerarsi quella autorizzanda <em>ex</em> art. 83, comma 1, cod. proc. pen., contro il fallimento – posto che l&#8217;opzione dell&#8217;art. 52, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942 di tutelare la <em>par condicio creditorum</em> in applicazione esclusiva delle regole, e prima ancora delle forme, del Capo V del medesimo regio decreto risponde a ragionevolezza –, quanto piuttosto nell&#8217;impossibilità, in primo luogo, di sollecitare la compagnia assicuratrice al pagamento diretto e, in secondo luogo, di porre il datore di lavoro nelle condizioni di chiedere egli stesso alla compagnia assicuratrice detto pagamento, facendo così insorgere un obbligo in tal senso in capo alla medesima.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Quindi, da un lato, il danneggiato non può chiedere l&#8217;autorizzazione alla citazione del datore di lavoro come responsabile civile nel processo penale perché fallito e, una volta attivate le idonee iniziative in sede fallimentare, non può sottrarsi alla regola del concorso; dall&#8217;altro lato, né l&#8217;assicuratore può determinarsi al risarcimento diretto (perché, così facendo, violerebbe la <em>par condicio creditorum</em>), né il fallimento può farsi promotore di un&#8217;iniziativa in tal senso (perché ogni credito del fallito deve, in difetto di espressa statuizione derogatrice, confluire nella cassa comune per il successivo riparto).</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Ad avviso del Tribunale di Biella, una simile situazione rende non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità espresso dall&#8217;ordinanza 13 maggio 2008, n. 11921, della sezione lavoro della Corte di cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede l&#8217;azione diretta del lavoratore che subisca danno da infortunio, per disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe nelle quali, invece, è concessa al creditore azione diretta contro il debitore del proprio debitore, con conseguente violazione dell&#8217;art. 3, secondo comma, della Costituzione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">In proposito il rimettente, fatto rinvio al ragionamento svolto nella predetta ordinanza di rimessione, ricorda che l&#8217;art. 1676 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span> prevede l&#8217;azione diretta dei dipendenti dell&#8217;appaltatore contro il committente nei limiti del debito che quest&#8217;ultimo ha verso l&#8217;appaltatore e che gli artt. 23, comma 3, e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), stabiliscono, rispettivamente per il contratto di somministrazione di manodopera e per il contratto di appalto, la responsabilità solidale, con il datore di lavoro, dell&#8217;utilizzatore e del committente; inoltre, in materia di responsabilità aquilana, l&#8217;art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), prevede l&#8217;azione diretta del danneggiato.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il giudice <em>a quo</em> aggiunge che la preminenza dell&#8217;esigenza di un&#8217;integrale protezione delle possibilità satisfattorie del credito del lavoratore deve valere a maggior ragione, in virtù di quanto disposto dall&#8217;art. 35, primo comma, Cost., nel caso di infortunio sul lavoro, nel quale la lesione subita dal lavoratore riguarda, non puramente e semplicemente il diritto alla percezione delle somme di denaro dovute per l&#8217;esecuzione della prestazione lavorativa, ma il diritto al ristoro del danno all&#8217;integrità personale, bene prioritario rispetto allo stesso diritto al lavoro e comunque autonomamente protetto dall&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il rimettente ricorda, poi, che, con l&#8217;ordinanza prima richiamata, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., e ritiene pienamente condivisibili le considerazioni sul principio di concentrazione delle tutele e su quello di ragionevole durata del processo svolte nella stessa ordinanza.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">In particolare, in relazione al primo, il Tribunale di Biella afferma che il riconoscimento dell&#8217;azione diretta contro il responsabile civile nel processo penale consentirebbe al danneggiato di non dover moltiplicare le proprie iniziative (costituzione di parte civile nel processo penale contro l&#8217;imputato per l&#8217;ipotesi che egli ritorni <em>in bonis</em> e insinuazione al passivo nella procedura fallimentare), ottenendo il beneficio di una risposta giudiziaria contestuale e coordinata alla sua domanda di giustizia.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">In relazione al secondo, la sopravvenienza, come nella fattispecie, del fallimento del datore di lavoro non si ritorcerebbe in danno del danneggiato, con inevitabile allungamento dei tempi della risposta giurisdizionale, potendo questi valutare l&#8217;opportunità di coltivare azione autonoma nella sede processuale più celere.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Un ulteriore profilo di contrasto con l&#8217;art. 24, primo e secondo comma, Cost., è ravvisato dal rimettente nel fatto che al danneggiato è precluso, non solo di citare nel processo penale il datore di lavoro e, per esso, il fallimento, ma anche di provocare, in seno al processo penale o alla procedura fallimentare, un&#8217;iniziativa del fallimento intesa a favorire il risarcimento diretto da parte della compagnia assicuratrice ai sensi dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>. Ciò determina, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, il disconoscimento del diritto d&#8217;azione del danneggiato, risultando costui esposto alla volontà dell&#8217;assicurato e dell&#8217;assicuratore, i quali, in ragione del tempo in cui decidono di esercitare le facoltà previste dal citato art. 1917, possono, o meno, determinare la sottrazione dell&#8217;indennizzo assicurativo al concorso dei creditori.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">2. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito preliminarmente la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza o, quantomeno, di adeguata motivazione sulla rilevanza, per due ordini di ragioni.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">In primo luogo, ad avviso dell&#8217;interventore, il Tribunale di Biella non ha valutato che l&#8217;assicuratore di responsabilità civile verso terzi non può comunque essere considerato un responsabile civile suscettibile di chiamata nel processo penale ai sensi dell&#8217;art. 83 cod. proc. pen., perché, a questo fine, occorre che il terzo sia obbligato per legge a rispondere del fatto dannoso dell&#8217;imputato, mentre l&#8217;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/delle-obbligazioni-in-generale/">obbligazione</a></span> dell&#8217;assicuratore trova causa in un contratto liberamente stipulato dal datore di lavoro e dalla compagnia assicuratrice. Conseguentemente, secondo la difesa erariale, anche se venisse dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917 cod. civ. nei sensi auspicati dall&#8217;ordinanza di rimessione, non sarebbe possibile qualificare l&#8217;assicuratore contro la responsabilità civile da infortuni sul lavoro come responsabile civile agli effetti dell&#8217;art. 83 cod. proc. pen., con conseguente irrilevanza della questione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">L&#8217;interventore sostiene, poi, che un secondo motivo di inammissibilità della questione (sempre per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza) deriva dal fatto che il giudice <em>a quo</em> prende le mosse dal presupposto secondo cui la sopravvenienza del fallimento impedirebbe all&#8217;assicuratore di pagare l&#8217;indennizzo direttamente al danneggiato e all&#8217;amministrazione fallimentare di ordinare all&#8217;assicuratore il pagamento diretto (come invece sarebbe previsto dall&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., qualora l&#8217;assicurato fosse <em>in bonis</em>), senza esplorare la possibilità di un&#8217;interpretazione alternativa, alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste dall&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., possano sopravvivere al fallimento dell&#8217;assicurato.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per la manifesta infondatezza della questione, affermando che essa è viziata da un salto logico, poiché il rimettente, sostenendo che il problema nascerebbe dal venir meno, a seguito del fallimento del datore di lavoro, delle facoltà di pagamento diretto di cui all&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto denunciare la predetta norma codicistica, non per il fatto che essa non preveda l&#8217;azione diretta in caso di sopravvenuto fallimento, bensì per il fatto che essa esclude, in tal caso, la sopravvivenza delle facoltà di pagamento diretto.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">L&#8217;interventore nega, poi, la sussistenza della denunziata violazione dell&#8217;art. 3 Cost. in relazione alla possibilità di azione diretta concessa al danneggiato da sinistro occorso nella circolazione stradale. Infatti, tale facoltà è propria del sistema dell&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale e costituisce la sola tutela specifica prevista dalla legge al danneggiato da tale tipo di sinistri. Invece, in materia di infortuni sul lavoro, l&#8217;assicurazione obbligatoria dei lavoratori presso gli istituti pubblici a ciò preposti è retta da princìpi di per se stessi idonei ad assicurare un&#8217;adeguata tutela.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, non v&#8217;è disuguaglianza costituzionalmente apprezzabile neppure in relazione all&#8217;azione diretta per le retribuzioni non pagate concessa ai dipendenti dell&#8217;appaltatore di lavori o di manodopera poi fallito verso il committente di questo. Infatti, pur tralasciando di considerare la differenza ontologica tra credito di lavoro e credito per risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro (di per sé idonea, attesa la diversità sostanziale di situazioni, a giustificare una disciplina differenziata), si deve riconoscere che il lavoratore non dispone di garanzie sostanziali per il pagamento delle retribuzioni a fronte dell&#8217;insolvenza del datore di lavoro – se si eccettua la limitata copertura a carico dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale accordata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) – e pertanto è logico che il legislatore valorizzi le possibilità di surrogazione del terzo, ogni volta che questi si trovi in un rapporto sostanzialmente diretto con il lavoratore.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Per quel che concerne la violazione degli artt. 32 e 35 Cost., l&#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce che i sistemi di garanzia pubblica delle retribuzioni e dei risarcimenti in caso di infortuni apprestano tutta la tutela che l&#8217;ordinamento può conferire ai diritti dei lavoratori nel necessario equilibrio con altre posizioni creditorie che potrebbero essere altrettanto meritevoli di tutela e dunque rientra nella discrezionalità del legislatore decidere se introdurre, a favore dei soli lavoratori subordinati, per il danno da infortunio sul lavoro, la deroga al principio della <em>par condicio creditorum</em> (che costituisce un&#8217;attuazione del principio di uguaglianza) patrocinata dall&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che non sussiste violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione alla maggiore complessità e durata processuale del fallimento rispetto all&#8217;azione ordinaria diretta. Infatti, il credito risarcitorio del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro è assistito, nell&#8217;ambito del concorso fallimentare, da privilegio generale (il che già lo differenzia da molti altri crediti). Inoltre la complessità e durata delle procedure fallimentari è un&#8217;evenienza di fatto, cui va posto rimedio su altri piani dell&#8217;ordinamento. Infine, l&#8217;irragionevole durata e complessità dei fallimenti non costituisce un fatto notorio, bensì una circostanza che può o meno sussistere nei singoli casi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="diritto"></a></p>
<p id="DD" style="text-align: justify;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">1. – Il Tribunale di Biella dubita, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente, al lavoratore costituitosi parte civile, l&#8217;autorizzazione alla citazione nel processo penale, come responsabile civile, dell&#8217;assicuratore della responsabilità civile del datore medesimo.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, l&#8217;art. 3, secondo comma, Cost., sarebbe violato perché il combinato disposto delle due norme censurate sarebbe fonte di disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe nelle quali è invece concessa al creditore azione diretta contro il debitore del proprio debitore (art. 1676 cod. civ., che prevede l&#8217;azione diretta in favore dei dipendenti dell&#8217;appaltatore contro il committente nei limiti del debito di quest&#8217;ultimo verso l&#8217;appaltatore; artt. 23, comma 3, e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevedono, rispettivamente per il contratto di somministrazione di manodopera e per il contratto di appalto, la responsabilità solidale, con il datore di lavoro, dell&#8217;utilizzatore e del committente; art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede l&#8217;azione diretta del danneggiato contro l&#8217;assicuratore).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Sussisterebbe, poi, contrasto con gli artt. 32, primo comma, e 35, primo comma, Cost., perché la preminenza dell&#8217;esigenza di un&#8217;integrale protezione delle possibilità satisfattorie del credito del lavoratore deve valere a maggior ragione nel caso di infortunio sul lavoro, nel quale la lesione subita dal lavoratore riguarda addirittura il diritto al ristoro del danno all&#8217;integrità personale, bene prioritario rispetto allo stesso diritto al lavoro e comunque autonomamente protetto dalla Costituzione.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Inoltre sarebbero lesi gli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., perché il mancato riconoscimento dell&#8217;azione diretta del danneggiato contro il responsabile civile nel processo penale lede il principio di concentrazione delle tutele, obbligando il danneggiato a moltiplicare le proprie iniziative giudiziali, e quello di ragionevole durata del processo, poiché la sopravvenienza, come nella fattispecie, del fallimento del datore di lavoro all&#8217;avvio del processo penale determina l&#8217;allungamento dei tempi della risposta giurisdizionale.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;art. 24, primo e secondo comma, Cost., sarebbe violato perché al danneggiato è precluso, non solo di citare nel processo penale il datore di lavoro e, per esso, il fallimento, ma anche di provocare, in seno allo stesso processo penale o alla procedura fallimentare, un&#8217;iniziativa del fallimento intesa a favorire il risarcimento diretto da parte della compagnia assicuratrice ai sensi dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato due eccezioni di inammissibilità.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.1. – In primo luogo, la difesa erariale sostiene che il Tribunale di Biella non avrebbe valutato che l&#8217;assicuratore della responsabilità civile verso terzi non può comunque essere considerato un responsabile civile suscettibile di chiamata nel processo penale ai sensi dell&#8217;art. 83 cod. proc. pen., perché, a questo fine, occorre che il terzo sia obbligato per legge a rispondere del fatto dannoso dell&#8217;imputato, mentre l&#8217;<span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/delle-obbligazioni-in-generale/">obbligazione</a></span> dell&#8217;assicuratore trova causa in un contratto liberamente stipulato dal datore di lavoro e dalla compagnia assicuratrice.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Tale eccezione non è fondata.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Il rimettente censura proprio il fatto che, secondo l&#8217;ordinamento vigente (e, precisamente, in base al combinato disposto dell&#8217;art. 83, comma 1, cod. proc. pen. e dell&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ.) non sia possibile citare come responsabile civile l&#8217;assicuratore del datore di lavoro e invoca l&#8217;intervento della Corte affinché, per mezzo di una modifica del suddetto art. 1917, una simile citazione sia resa possibile. Non sussiste, pertanto, il motivo di inammissibilità dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2.2. – L&#8217;Avvocatura generale dello Stato, inoltre, eccepisce l&#8217;inammissibilità della questione perché il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di un&#8217;interpretazione alternativa dell&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste da quest&#8217;ultima norma possano sopravvivere al fallimento dell&#8217;assicurato.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Neppure tale eccezione è fondata, perché il rimettente censura l&#8217;art. 1917 cod. civ. in quanto esso non prevede, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, l&#8217;azione diretta del lavoratore danneggiato contro l&#8217;assicuratore del datore di lavoro e non perché non consente che, anche dopo la dichiarazione di fallimento dell&#8217;assicurato, quest&#8217;ultimo possa chiedere all&#8217;assicuratore di pagare l&#8217;indennizzo direttamente al danneggiato ovvero l&#8217;assicuratore possa di propria iniziativa procedere a tale pagamento.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Pertanto è inutile verificare se l&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., possa essere interpretato nel senso di ritenere consentite, anche successivamente al fallimento del datore di lavoro, le possibilità di pagamento diretto già previste dalla norma medesima, perché ciò che il rimettente chiede alla Corte è la valutazione della legittimità costituzionale della mancata previsione di un&#8217;ulteriore e diversa modalità di pagamento diretto (e cioè la possibilità per il danneggiato di richiedere all&#8217;assicuratore di pagargli l&#8217;indennizzo assicurativo).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">3. – Nel merito, la questione non è fondata.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">3.1. – In riferimento al preteso contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., il giudice <em>a quo</em> lamenta la violazione del principio di parità di trattamento assumendo, quali termini normativi di riferimento, alcune isolate disposizioni che, in difformità dalla regola generale secondo la quale solamente le parti contraenti hanno titolo per azionare i diritti scaturenti dal contratto, prevedono la possibilità per terzi di esercitare diritti derivanti da un contratto stipulato da altri soggetti.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Tuttavia questa Corte ha costantemente affermato che le norme derogatorie di princìpi generali sono inidonee a fungere da <em>tertia comparationis</em> (v., ad esempio, la sentenza n. 295 del 1995 e l&#8217;ordinanza n. 109 del 2006) e che la scelta di introdurre norme eccezionali è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Inoltre, ognuna delle disposizioni indicate come <em>tertium comparationis</em> dal rimettente, oltre a regolare fattispecie eccezionali, si fonda su una specifica <em>ratio</em> che ne impedisce la comparabilità con la fattispecie del danno da infortunio sul lavoro.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 1676 cod. civ., secondo il quale i dipendenti dell&#8217;appaltatore che hanno prestato la loro attività per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/della-disciplina-della-concorrenza-e-dei-consorzi/">concorrenza</a></span> del debito che il committente ha verso l&#8217;appaltatore, trova la sua spiegazione nel fatto che sia il corrispettivo del contratto, sia l&#8217;opera o i servizi oggetto dell&#8217;appalto stesso, sono anche il frutto dell&#8217;attività di chi ha lavorato per la realizzazione dell&#8217;appalto.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Analogo collegamento non esiste, invece, tra il credito risarcitorio del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro e l&#8217;indennizzo dovuto dall&#8217;assicuratore del datore di lavoro. Quest&#8217;ultimo non è obbligato a stipulare un&#8217;assicurazione privata contro il rischio costituito dai danni da infortunio subiti dai suoi dipendenti. Se lo fa, ciò è l&#8217;effetto di una sua libera iniziativa, diretta a soddisfare un suo interesse (e non già un interesse dei dipendenti). Quindi, né il credito che il datore di lavoro vanta nei confronti dell&#8217;assicuratore, né il vantaggio che il terzo (l&#8217;assicuratore) ricava dal contratto di assicurazione (il premio) sono il frutto del lavoro dei dipendenti dell&#8217;assicurato. Una simile diversità tra le due fattispecie costituisce una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento dei due casi (possibilità di azione diretta contro il committente, negazione di tale azione nei confronti dell&#8217;assicuratore).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Quanto al credito retributivo dei dipendenti dell&#8217;impresa appaltatrice nel contratto di appalto di opere o servizi, l&#8217;art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dispone che «il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l&#8217;appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell&#8217;appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Tale disposizione fa parte di un più complesso sistema normativo informato ad una <em>ratio</em> del tutto diversa da quella propria del contratto di assicurazione. In particolare, attraverso la previsione della responsabilità solidale (illimitata sul piano quantitativo) del committente rispetto ai debiti dell&#8217;appaltatore, il legislatore mira a stimolare l&#8217;appaltante ad affidare le proprie commesse solamente a terzi provvisti di idonea capacità economica e serietà organizzativa, realizzando così una tutela per i dipendenti dell&#8217;appaltatore. Non è quindi possibile estrapolare da un simile, complesso, quadro normativo, un segmento di disciplina per assumerlo a<em> tertium comparationis</em> rispetto ad una norma che disciplina tutt&#8217;altra fattispecie (il contratto di assicurazione contro la responsabilità civile) e risponde ad una logica completamente diversa.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Il rimettente indica, quale ulteriore <em>tertium comparationis</em>, l&#8217;art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, a norma del quale, in caso di stipulazione di un contratto di somministrazione di manodopera, «L&#8217;utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali». Con tale disposizione invece il legislatore ha inteso predisporre, anche nel contratto di somministrazione, una normativa che, attraverso una responsabilizzazione dell&#8217;utilizzatore nei confronti dei dipendenti del somministratore, costituisca una indiretta forma di tutela di lavoratori, incentivando le imprese a rivolgersi a soggetti somministratori di lavoro che offrano adeguate garanzie di solidità economica.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Inoltre, va considerato che l&#8217;attività lavorativa è prestata nell&#8217;interesse del soggetto utilizzatore che provvede anche ad organizzarla e a dirigerla (art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003) e ciò giustifica che esso sia responsabile del pagamento della retribuzione, valendo anche qui, con ancora maggiore evidenza, le argomentazioni svolte a proposito dell&#8217;art. 1676 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;ordinanza di rimessione richiama la fattispecie disciplinata dall&#8217;art. 18 della legge n. 990 del 1969, attuale art. 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), secondo cui il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Tale norma è propria di un particolare sistema assicurativo, caratterizzato dall&#8217;obbligatorietà dell&#8217;assicurazione contro la responsabilità e diretto alla creazione di un contesto di generale sicurezza nel settore della motorizzazione civile.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">In questo quadro generale si colloca anche la disposizione che concede al danneggiato da sinistro stradale azione diretta nei confronti dell&#8217;assicuratore e la sua estensione ad altri ambiti dell&#8217;assicurazione contro la responsabilità civile rientra nella discrezionalità del legislatore.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Si aggiunga che, rispetto agli infortuni sul lavoro, le esigenze di solidarietà e di particolare protezione del danneggiato sono già realizzate dal complesso apparato di tutela rappresentato dall&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, caratterizzato per molti versi da disposizioni più favorevoli per il danneggiato rispetto al regime generale del contratto di assicurazione.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">3.2. – Ad avviso del giudice <em>a quo</em> gli artt. 32, primo comma, e 35, primo comma, Cost., sarebbero lesi perché l&#8217;integrale protezione delle possibilità satisfattive del credito del lavoratore deve essere assicurata a maggior ragione nel caso di infortunio sul lavoro, nel quale la lesione subita dal lavoratore riguarda il diritto al ristoro del danno all&#8217;integrità personale, bene prioritario rispetto allo stesso diritto al lavoro ed autonomamente protetto dalla Costituzione.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Orbene, quanto all&#8217;art. 35, primo comma, Cost., la Corte ha già affermato che il principio enunciato da tale precetto costituzionale nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall&#8217;art. 1 Cost., nonché dall&#8217;art. 3, secondo comma, e dall&#8217;art. 4, primo comma, Cost., assumendo piuttosto, collocato com&#8217;è all&#8217;inizio del Titolo III della Parte I della Costituzione, solo una funzione introduttiva alle disposizioni che entrano a far parte di questo. L&#8217;art. 35, primo comma, dunque, non determina i modi e le forme della tutela del lavoro, ma enuncia il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, nelle quali ultime esclusivamente sono da individuare le specificazioni degli oggetti della tutela voluta accordare (sentenze n. 2 del 1986 e n. 22 del 1967).</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, invece, l&#8217;art. 32, primo comma, Cost., si deve ripetere che siamo in presenza di un contratto (quello di assicurazione contro la responsabilità civile per infortuni sul lavoro) che, nel nostro ordinamento, è del tutto facoltativo per il datore di lavoro ed è diretto a soddisfare esclusivamente un interesse di quest&#8217;ultimo. Ne consegue che il credito che il datore di lavoro vanta nei confronti dell&#8217;assicuratore non ha nulla a che vedere con la tutela del diritto all&#8217;integrità fisica del lavoratore.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">3.3. – Secondo il rimettente l&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost., perché l&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;assicuratore consentirebbe tempi processuali più rapidi.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Anche tale censura è infondata, perché l&#8217;affermazione della maggior rapidità dell&#8217;azione giudiziaria nei confronti dell&#8217;assicuratore costituisce una petizione di principio, non essendo supportata da alcun argomento o circostanza di fatto ed essendo anzi contrastata dalla constatazione che l&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore sarebbe soggetta all&#8217;ordinario rito civile, senza l&#8217;applicazione di alcuna speciale disposizione acceleratoria del processo.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">3.4. – Il rimettente sostiene, poi, che il diritto di azione del lavoratore infortunato tutelato dall&#8217;art. 24, primo e secondo comma, Cost., sarebbe leso perché al danneggiato è precluso, non solo di citare nel processo penale il datore di lavoro e, per esso, il fallimento, ma anche di provocare, in seno allo stesso processo penale o alla procedura fallimentare, un&#8217;iniziativa del fallimento intesa a favorire il risarcimento diretto da parte della compagnia assicuratrice ai sensi dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">La censura è palesemente infondata. Il fatto che il lavoratore non possa provocare un&#8217;iniziativa del fallimento diretta a favorire il risarcimento diretto da parte dell&#8217;assicuratore non dipende dal suddetto art. 1917, ma dalle norme che regolano la procedura fallimentare ed impediscono che, dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore possa procedere al pagamento di singoli debiti al di fuori della procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="dispositivo"></a></p>
<p id="MOA1" style="text-align: justify;">per questi motivi</p>
<p id="MOA2" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;"><em> dichiara</em> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Francesco AMIRANTE, Presidente</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Luigi MAZZELLA, Redattore</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: DI PAOLA</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte Costituzionale sentenza 63/2009</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
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		<description><![CDATA[SENTENZA N. 63 ANNO 2009 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 63  ANNO 2009</p>
<p id="MEA3" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE" style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,</p>
<p id="IA1" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p id="IA2" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, promosso con ordinanza del 13 maggio 2008 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra N. B. e la UMS Generali Marine S.p.A. ed altro, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em> Visti</em> l&#8217;atto di costituzione di N. B. nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em> udito</em> nell&#8217;udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;</p>
<p id="IT" style="text-align: justify;"><em> uditi</em> gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Alessandro Garlatti per N. B. e l&#8217;avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="fatto"></a></p>
<p id="FR" style="text-align: justify;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">1. – Nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore vittima di infortunio contro il fallimento della società datrice di lavoro e l&#8217;assicuratore di tale società, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 13 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, nella parte in cui non concede al lavoratore azione diretta contro l&#8217;assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">La Corte rimettente espone di essere stata investita del ricorso proposto dal lavoratore contro la sentenza del giudice di secondo grado confermativa della pronuncia del tribunale che, ammettendo al passivo fallimentare il credito del lavoratore per il danno differenziale conseguente all&#8217;infortunio sul lavoro da lui subito il 17 novembre 1995, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dello stesso lavoratore contro l&#8217;assicuratore del datore di lavoro, perché, in base all&#8217;art. 1917 cod. civ., il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Il giudice <em>a quo</em> ricorda che un&#8217;analoga questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917, commi primo e secondo, cod. civ., è stata già proposta alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 457 del 2006, l&#8217;ha dichiarata manifestamente inammissibile sotto due profili: in primo luogo perchè sollevata nel corso di un giudizio che ha quale unico possibile oggetto l&#8217;ammissione al passivo del credito azionato ed il suo rango (giudizio nel quale, pertanto, non è rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell&#8217;assicuratore); in secondo luogo, perchè la questione era stata prospettata dal rimettente in termini commisti ad una modifica dell&#8217;ordine legale dei privilegi, come tale estranea all&#8217;oggetto del giudizio principale, promosso esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell&#8217;assicuratore.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">La rimettente ritiene di dover riproporre la questione depurata dai predetti profili di inammissibilità.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">In particolare, quanto al secondo, la Corte di cassazione afferma che nel giudizio principale non è prospettata alcuna questione di ordine di privilegi.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Invece, per quel che concerne il primo profilo di inammissibilità, la rimettente sostiene che il principio di concentrazione delle tutele derivante dall&#8217;art. 111, secondo comma, Cost., consente, e in un certo senso impone, nell&#8217;alternatività tra azione diretta verso l&#8217;assicuratore e ammissione al passivo fallimentare dell&#8217;assicurato (eventualmente per il residuo non coperto dall&#8217;assicuratore), una risposta giudiziaria contestuale alla domanda di giustizia del danneggiato. Tale esigenza di concentrazione, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, è a fondamento delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in particolare con l&#8217;eliminazione delle precedenti limitazioni alla cognizione del tribunale fallimentare, e della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21499) che, nell&#8217;affermare la mera specialità del rito, con esclusione di qualsiasi profilo di competenza, ammette la trattazione contestuale avanti al tribunale fallimentare di tutte le questioni (anche nei confronti di terzi) che, come quella diretta del lavoratore infortunato contro l&#8217;assicuratore, siano incidenti sulla formazione dello stato passivo.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Con riferimento alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente sostiene che la norma censurata viola gli artt. 3 e 35 Cost., discriminando il lavoratore vittima di infortunio rispetto ad altri soggetti che godono invece di azione diretta verso l&#8217;assicuratore o verso altri terzi e, in particolare, rispetto: ai dipendenti dell&#8217;appaltatore che hanno azione diretta contro il committente, ai sensi dell&#8217;art. 1676 del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>; ai dipendenti dell&#8217;impresa somministratrice nel contratto di somministrazione di lavoro ed a quelli dell&#8217;impresa appaltatrice nel contratto di appalto di opere o servizi, i quali – a norma, rispettivamente, degli artt. 23 e 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) – possono esercitare azione diretta nei confronti del debitore del loro datore di lavoro per il pagamento dei trattamenti retributivi loro spettanti; ai danneggiati da sinistro stradale, che hanno azione diretta nei confronti dell&#8217;assicuratore del danneggiante ai sensi dell&#8217;art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). In tutti questi casi le somme dovute dall&#8217;assicuratore al danneggiato sono sottratte alla <em>par condicio creditorum</em> del danneggiante dichiarato fallito.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">La rimettente deduce, poi, la violazione dell&#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell&#8217;irrazionalità dell&#8217;attuale disciplina dell&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., sia perché tale norma affida il soddisfacimento, o meno, del bene primario rappresentato dal credito risarcitorio del lavoratore infortunato alla mera volontà dell&#8217;assicuratore o dell&#8217;assicurato che, in ragione del tempo in cui viene manifestata, può essere sottratto alla <em>par condicio creditorum</em>, sia perché essa non concede azione diretta al lavoratore infortunato sul luogo di lavoro, mentre il lavoratore vittima di infortunio <em>in itinere</em> gode dell&#8217;azione diretta in quanto vittima della strada.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Infine, il giudice <em>a quo</em> denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché un&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;assicuratore consentirebbe tempi processuali più rapidi e minori costi per spese di giustizia.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">2. – Nel giudizio si è costituito il lavoratore ricorrente nel giudizio principale che ha concluso nel senso della fondatezza della questione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">La parte privata, dopo aver ripercorso l&#8217;<em>iter</em> del giudizio principale ed aver dato conto delle argomentazioni svolte nell&#8217;ordinanza di rimessione, deduce che l&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., frustra il diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno subito. Infatti, l&#8217;indennizzo assicurativo (estraneo all&#8217;utile e al patrimonio dell&#8217;impresa) in caso di fallimento del datore di lavoro entra nella massa attiva del fallimento alla stregua di un qualsiasi cespite attivo dell&#8217;impresa fallita, pur trattandosi di una somma destinata a risarcire un danno. Esso finisce per costituire un incremento patrimoniale attivo sul quale altri, non danneggiati dall&#8217;infortunio, possono soddisfarsi almeno in parte. Vengono così in comparazione due diversi interessi di rango diseguale: la <em>par condicio creditorum</em> (che, pur essendo privilegiata dall&#8217;ordinamento, non è oggetto di protezione costituzionale) e la tutela dell&#8217;integrità psicofisica del lavoratore (di rango costituzionale <em>ex</em> artt. 32 e 36, primo comma, Cost.).</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">2.1. – In prossimità dell&#8217;udienza di discussione la parte privata ha depositato memoria nella quale ha sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri e, in via subordinata, ha chiesto che la Corte affermi il principio secondo cui il danneggiato da infortunio sul lavoro ha azione diretta contro l&#8217;assicuratore per il credito risarcitorio del danno differenziale anche dopo la dichiarazione di fallimento.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Sotto il primo profilo la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, poiché la Corte rimettente prende le mosse dal presupposto secondo cui la sopravvenienza del fallimento impedirebbe all&#8217;assicuratore di pagare l&#8217;indennizzo direttamente al danneggiato e all&#8217;amministrazione fallimentare di ordinare all&#8217;assicuratore il pagamento diretto (come invece sarebbe previsto dall&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., qualora l&#8217;assicurato fosse <em>in bonis</em>), senza esplorare la possibilità di un&#8217;interpretazione alternativa, alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto già previste dall&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., possano sopravvivere al fallimento dell&#8217;assicurato.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Quanto al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia che l&#8217;impostazione della questione di legittimità costituzionale, così come sollevata dalla Corte di cassazione, è viziata da un salto logico, poiché la rimettente, sostenendo che il problema nascerebbe dal venir meno, a seguito del fallimento del datore di lavoro, delle facoltà di pagamento diretto di cui all&#8217;art. 1917, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto denunciare la predetta norma codicistica, non per il fatto che essa non preveda l&#8217;azione diretta del lavoratore in caso di sopravvenuto fallimento, bensì per il fatto che essa esclude, in tale ipotesi, la sopravvivenza delle facoltà di pagamento diretto di cui al secondo comma.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">L&#8217;interventore nega, poi, la sussistenza della denunziata violazione dell&#8217;art. 3 Cost. in relazione all&#8217;azione diretta concessa al danneggiato da sinistro occorso nella circolazione stradale. Infatti, questa facoltà costituisce la sola tutela specifica prevista dalla legge al danneggiato da tale tipo di sinistri, mentre, in materia di infortuni sul lavoro, l&#8217;assicurazione obbligatoria dei lavoratori presso gli istituti pubblici a ciò preposti assicura essa stessa un&#8217;adeguata tutela.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, non v&#8217;è disuguaglianza costituzionalmente apprezzabile neppure in relazione all&#8217;azione diretta per le retribuzioni non pagate concessa ai dipendenti dell&#8217;appaltatore di lavori o di manodopera poi fallito, verso il committente di questo. Infatti – se si eccettua la limitata copertura a carico dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale accordata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) – il lavoratore non dispone di garanzie sostanziali per il pagamento delle retribuzioni a fronte dell&#8217;insolvenza del datore di lavoro e pertanto è logico che il legislatore valorizzi le possibilità di surrogazione del terzo, ogni volta che questi si trovi in un rapporto sostanzialmente diretto con il lavoratore.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Per quel che concerne la denunciata violazione dell&#8217;art. 35 Cost., l&#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce che i sistemi di garanzia pubblica delle retribuzioni e dei risarcimenti in caso di infortuni apprestano tutta la tutela che l&#8217;ordinamento può conferire ai diritti dei lavoratori nel necessario equilibrio con altre posizioni creditorie che potrebbero essere altrettanto meritevoli di tutela e dunque rientra nella discrezionalità del legislatore decidere se introdurre, a favore dei soli lavoratori subordinati, per il danno differenziale da infortunio sul lavoro, la deroga al principio della <em>par condicio creditorum</em> (che costituisce un&#8217;attuazione del principio di uguaglianza) richiesta dall&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p id="FT" style="text-align: justify;">Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che non sussiste violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione alla maggiore complessità e durata processuale del fallimento rispetto all&#8217;azione ordinaria diretta. Infatti, il credito risarcitorio del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro è assistito, nell&#8217;ambito del concorso fallimentare, da privilegio generale (il che già lo differenzia da molti altri crediti). Inoltre la complessità e durata delle procedure fallimentari è un&#8217;evenienza di fatto, cui va posto rimedio su altri piani dell&#8217;ordinamento. Infine, l&#8217;irragionevole durata e complessità dei fallimenti non costituisce, contrariamente a quanto asserisce la rimettente, un fatto notorio, bensì una circostanza che può, o meno, sussistere nei singoli casi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="diritto"></a></p>
<p id="DD" style="text-align: justify;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">1. – La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l&#8217;assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">2. – La questione è inammissibile.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Questa Corte, con l&#8217;ordinanza n. 457 del 2006, ha dichiarato l&#8217;inammissibilità di una questione analoga alla presente, perché irrilevante nel giudizio <em>a quo</em> il cui oggetto era l&#8217;ammissione al passivo del credito azionato <em>ex</em> art. 93 o 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell&#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). In tale procedimento non poteva – a giudizio della Corte – essere rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell&#8217;assicuratore.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Anche nel presente caso il giudizio principale riguarda l&#8217;ammissione di un credito al passivo fallimentare. La rimettente sembra però ritenere implicitamente superabile il rilievo contenuto nell&#8217;ordinanza n. 457 del 2006. Essa afferma, infatti, che il tribunale fallimentare ben può esaminare il merito della domanda proposta dal danneggiato contro l&#8217;assicuratore del datore di lavoro fallito. Nell&#8217;ordinanza di rimessione si sottolinea che l&#8217;esigenza di concentrare davanti a quel giudice tutte le questioni che incidano sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell&#8217;art. 111, secondo comma, Cost. (che enuncia i princìpi del giusto processo e della sua ragionevole durata), nelle modifiche alla legge fallimentare apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e nell&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimità.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Ritiene tuttavia questa Corte che dall&#8217;art. 111, secondo comma, Cost., non può desumersi la necessità di una concentrazione davanti al giudice fallimentare di tutti i vari strumenti di tutela giudiziale previsti dall&#8217;ordinamento. Al principio della ragionevole durata del processo enunciato dalla predetta norma costituzionale «possono arrecare un <em>vulnus</em> solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza» (sentenza n. 148 del 2005) e tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell&#8217;esercizio non irragionevole dell&#8217;ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l&#8217;ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">È, poi, inconferente il richiamo ai princìpi ispiratori della riforma della disciplina delle procedure concorsuali introdotta dal d. lgs. n. 5 del 2006. Infatti, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa le conseguenze di tale riforma sulla effettiva possibilità per i creditori del fallimento di proporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo domande contro terzi, c&#8217;è da osservare che, per espressa previsione dell&#8217;art. 150 del d. lgs. n. 5 del 2006, le procedure di fallimento che – come quella sulla quale si innesta il giudizio <em>a quo</em> – erano pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sono comunque disciplinate dalla legge anteriore.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Infine, la stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla rimettente a conforto della propria impostazione, non afferma affatto la possibilità di trattazione, davanti al tribunale fallimentare, di domande proposte dai creditori del fallimento contro terzi.</p>
<p id="DT" style="text-align: justify;">Dall&#8217;implausibilità della motivazione sulla rilevanza della questione deriva, dunque, l&#8217;inammissibilità della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="dispositivo"></a></p>
<p id="MOA1" style="text-align: justify;">per questi motivi</p>
<p id="MOA2" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;"><em> dichiara</em> l&#8217;inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1917, secondo comma, del <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.dirittoeleggi.it/codice-civile/">codice civile</a></span>, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p id="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Francesco AMIRANTE, Presidente</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Luigi MAZZELLA, Redattore</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: FRUSCELLA</p>
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