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Tribunale di Cremona – Sentenza N. 3576/60 del 17 febbraio 1994

(Omissis). – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 1986 il sig. Anselmi Luciano conveniva avanti il tribunale di Cremona la moglie Pizzètti Laura e Anselmi Mattia, quest’ultimo in persona del curatore avv. Giovanni Benedini nominato dal tribunale di Cremona ai sensi dell’art. 247, comma 2, c.c. con provvedimento 30 gennaio 1986, esponendo: 1) che l’11 agosto 1980 aveva contratto matrimonio religioso in comune di Gadesco con Pizzetti Laura; 2) che in data 13 novembre 1985 la moglie aveva partorito un figlio di sesso maschile, denunciato all’anagrafe di Sospiro quale figlio legittimo dei coniugi Anselmi Luciano e Pizzetti Laura; 3) che in effetti il predetto figlio della Pizzetti non poteva essere stato da lui generato in quanto nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno antecedente alla nascita egli era affetto da impotenza: chiedeva, pertanto, che venisse accolta la domanda di disconoscimento di paternità a lui attribuita nei confronti del minore Anselmi Mattia, deducendo prova testimoniale al fine di dimostrare sia il suo stato di impotenza nell’anzidetto periodo sia il fatto che per tale motivo la Pizzetti aveva circa 270 giorni prima della nascita fatto ricorso ad inseminazione artificiale con materiale genetico non proveniente dal marito e che tale fecondazione era stata praticata dal medico dott. Antonino Sacconi.

Si costituiva in giudizio Pizzetti Laura opponendosi all’azione di disconoscimento dell’Anselmi sul rilievo che questi aveva prestato il suo consenso alla inseminazione eterologa della moglie (e su tale circostanza deduceva prova per interrogatorio formale e per testi), e chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall’Anselmi, che questi fosse condannato al risarcimento dei danni morali e materiali da lei sofferti e conseguenti all’esperito disconoscimento di paternità del figlio Mattia.

Il curatore del minore Anselmi Mattia si costituiva pure in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata e riconvenzionale e in ipotesi di accoglimento della domanda che fosse riconosciuto al minore Mattia il diritto di conoscere l’identità del donatore del seme con il quale era stata artificialmente fecondata la Pizzetti. (Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Ritiene il tribunale che siano fondate e debbano essere, conseguentemente, accolte sia la domanda di nullità del matrimonio promossa dalla Pizzetti che la domanda di disconoscimento di paternità promossa dall’Anselmi.

In relazione alla prima di tali domande devesi preliminarmente rilevare che a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato dell’il febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con 1.25 marzo 1985 n. 121, è venuta meno la «riserva » della giurisdizione ecclesiastica sulle controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico con la conseguenza che per tali controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono in base al criterio della prevenzione di modo che va affermata la giurisdizione del giudice italiano ove, come nel caso in esame, lo stesso sia stato preventivamente adito (vedasi in proposito Cass., sez. un., 13 febbraio 1993 n. 1824, in questa Rivista 1993, I, 329).

Ciò premesso in ordine alla giurisdizione e passando al merito delle domande, va, innanzitutto, posto in rilievo che la esperita consulenza tecnica (vedasi la relazione depositata in data 8 aprile 1988 dal prof. Eugenio Beni) ha accertato la azoospermia e, quindi, la incapacità a generare dell’Anselmi e, attesa la sua natura discromosomica, la presenza della stessa alla nascita.

Orbene, è pacifico in causa che, come, peraltro, si trae dalla deposizione resa dal don. Antonino Sacconi, l’impotentia generandi del marito è stata dalla Pizzetti conosciuta solo a seguito di approfondite analisi mediche effettuate dopo il matrimonio; né è dubbio, come comprova il successivo ricorso della della Pizzetti alla pratica della inseminazione artificiale e la cessazione della coabitazione tra i coniugi, che, ove fosse stata a consoscenza della impotentia generandi dell’Anselmi, la Pizzetti non avrebbe prestato il suo consenso al matrimonio. E, pertanto, poiché l’error in qualitate personae concerne l’esistenza di un’anomalia sessuale qual è l’impotentia generandi, ricorrono certamente nel caso in esame, come pure hanno concordemente riconosciuto le parti ed il p.m., gli estremi di cui all’art. 122, commi 2 e 3, n. 1, c.c. e, conseguentemente, va dichiarata la nullità del matrimonio.

Ma l’accertata impotentia generandi dell’Anselmi dà pure fondamento all’azione di disconoscimento di paternità dallo stesso promossa atteso che tale azione è dall’art. 235, comma 1, a. 2, c.c. consentita nella specifica ipotesi in cui nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita il marito sia affetto da impotenza, « anche se soltanto di generare ».

Se ciò non può essere posto in discussione, il problema che pone la controversia concerne l’incidenza che sull’azione di disconoscimento può essere attribuita al consenso che, come comprava in modo certo ed incontrovertibile la precisa e circostanziata deposizione resa dal dott. Antonino Sacconi, l’Anselmi ebbe a dare all’inseminazione artificiale eterologa della moglie e, cioè, alla sua fecondazione con il seme di un terzo donatore.

Orbene, ritiene il Collegio che a tale consenso non possa esser attribuito alcun giuridico effetto sull’azione di disconoscimento.

Anzitutto, ove si ritenga, come pure è stato in dottrina autorevolmente ritenuto, che il dovere di fedeltà derivante dal matrimonio (art. 143, comma 2, c.c.) non va riferito alla sola specifica sfera sessuale ma ricomprende anche quella generativa, il consenso alla inseminazione artificiale eterologa si tradurrebbe in un consenso alla violazione di quel dovere con la conseguenza che, in quanto relativo ad un dovere indisponibile e non derogabile dalla volontà delle parti, il consenso stesso sarebbe ceflamente illecito e come tale privo di qualsiasi valenza giuridica.

Ma, anche al di là di tale considerazione, è ad avviso del Collegio decisivo ed assorbente il rilievo che non esiste nel vigente ordinamento alcuna norma che con riferimento all’ipotesi di accertata (nel periodo previsto) impotentia generandi del marito, di per sé legittimante l’azione di disconoscimento di paternità, attribuisca al consenso da lui prestato all’inseminazione artificiale eterologa della moglie l’efficacia di escludere l’azione di disconoscimento. Ed in proposito è assai significativo che la stessa parte convenuta, nell’affermare che il consenso « dovrebbe » escludere da pane dell’Anselmi l’azione di disconoscimento (vedasi la comparsa di costituzione 15 maggio 1986), abbia tale assunto, già espresso in forma dubitativa, fondato non già su una norma vigente ma bensì facendo richiamo ad una semplice proposta di legge e, precisamente, alla proposta di legge n. 2231 del 6 novembre 1984 sull’inseminazione artificiale, dalla quale fu previsto che l’azione di disconoscimento di paternità del figlio, procreato dalla donna a seguito di inseminazione artificiale eterologa, poteva essere esercitata dal marito solo nei casi in cui non aveva manifestato il suo consenso o il consenso era stato estorto con violenza, minaccia o inganno, così implicitamente escludendola nell’ipotesi di manifestazione di valido consenso.

De iure condito, pertanto, nell’inesistenza di una specifica norma che escluda l’azione di disconoscimento di paternità del figlio, procreato dalla donna a seguito di inseminazione artificiale eterologa consentita dal marito, nell’ipotesi quale quella in esame, in cui egli sia affetto da impotentia generandi, l’azione medesima, in quanto fondata sull’espressa previsione di cui all’art. 235, comma 1, n. 2, c.c., non può che essere in ogni caso ammessa.

Ad avvalorare tale conclusione sta, poi, l’ulteriore considerazione che, come già fu rilevato dal tribunale di Roma con la sent. 30 aprile 1956 (Giur. It. 1957, I, 2, 218) e com’è ritenuto dalla dottrina assolutamente prevalente, il vigente ordinamento (a parte l’istituto speciale della adozione) non contempla alcun rapporto giuridico di filiazione che sia svincolato dal presupposto di un corrispondente rapporto biologico di sangue con la conseguenza che solo la diretta derivazione genetica (costituente il fondamento stesso della presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c.) – e non anche il semplice consenso (consensus non facit filios) – è idonea a costituire un vero e proprio rapporto giuridico di filiazione (e in proposito particolare rilevanza ha il disposto di cui all’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. che con riferimento all’ipotesi di adulterio o di celamento della gravidanza e della nascita del figlio ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre).

In conclusione, pertanto, in caso di impotentia generandi del marito, il consenso da lui prestato all’inseminazione artificiale eterologa della moglie non è idoneo ad escludere l’azione di disconoscimento, dalla predetta impotentia generandi legittimata (art. 235, comma 1, n. 2, c.c.), sia per l’inesistenza nel vigente ordinamento di una specifica norma che al consenso riconnetta l’efficacia di escludere l’azione di disconoscimento sia per l’insussistenza di quel rapporto biologico di sangue che costituisce l’imprescindibile presupposto di ogni rapporto giuridico di filiazione.

Né al consenso può essere attribuito il significato di una implicita preventiva rinuncia all’azione di disconoscimento. Ed, invero, anche a prescindere da ogni considerazione circa:

1) l’ipotizzabilità di una rinuncia ad un’azione non ancora sorta; e 2) l’attribuibilità ad una dichiarazione di consenso alla fecondazione artificiale del significato e del valore di una rinuncia all’esercizio della futura azione di disconoscimento di paternità (vedasi al riguardo la su citata sentenza del tribunale di Roma 30 aprile 1956), è sufficiente rilevare che il diritto all’esercizio delle azioni relative allo status personale è indisponibile e che, di conseguenza, la rinuncia all’azione di disconoscimento, siccome relativa ad un’azione di stato, sarebbe comunque inefficace

Alla luce delle esposte considerazioni devesi, pertanto, escludere che il consenso dato dall’Anselmi alla inseminazione artificiale eterologa della moglie sia idoneo ad escludere l’azione di disconoscimento da lui esercitata.

Nè a contrastare tale azione può valere l’eccezione di decadenza che la convenuta Pizzetti ha sollevato sul rilievo che, essendo a conoscenza dell’Anselmi che ella era stata in data 5, 6 e 7 febbraio1985 sottoposta alla inseminazione artificiale ed aveva concepito il figlio, da tale data era iniziato il decorso del termine previsto dall’art. 244, comma 2, c.c., e che tale termine già era decorso alla data (13 febbraio 1986) in cui le fu notificato l’atto introduttivo del giudizio.

Tale eccezione è, invero, palesemente destituita di fondamento.

Anzitutto, è da rilevare in linea di fatto che la data in cui la Pizzetti fu sottoposta alla inseminazione artificiale non può con certezza essere ricondotta al 5, 6 e 7 febbraio 1985: ed, infatti nella deposizione resa all’udienza dell’11 ottobre 1989 il dott. Antonino Sacconi, dopo avere fatto riferimento ai giorni suindicati, ha precisato di avere sottoposto la Pizzetti alla inseminazione artificiale « in tre giorni del ciclo fecondo di febbraio » che non è stato in grado di indicare. A ciò aggiungasi che, se è vero che alla inseminazione artificiale conseguì il concepimento del figlio, poi nato il 13 novembre1985, è altrettanto certo che dell’avvenuto concepimento e, cioè, dell’esito positivo della pratica inseminativa l’Anselmi non poté venire a conoscenza ed averne certezza che in data successiva. Sotto l’uno e l’altro profilo è, pertanto, da escludere che alla data del 5, 6 e 7 febbraio 1985 possa comunque farsi riferimento per identificare il momento di decorrenza del termine di decadenza di un anno previsto dall’art. 244, comma 2, c.c.

Ma, al di là di tali considerazioni, devesi rilevare che la citata norma identifica il momento di decorrenza del termine di cui sopra nella data della nascita o in dati alla stessa successiva. E ciò è del tutto logico se si considera che lo stato di figlio legittimo, a contestare il quale è diretta l’azione di disconoscimento, presuppone necessariamente la nascita (cfr. in proposito Cass. 1 aprile 1977 n. 1233, Foro it. 1977, I, 2722 e Cass. 23 giugno 1980 n. 3925, in questa Rivista 1981, i, 563) e che prima dell’evento natale non è neppure ipotizzabile un’ano-ne di disconoscimento nei confronti di chi non è neppure nato. E, pertanto, è di tutta evidenza che il termine in oggetto non può certamente e in nessun caso farsi decorrere da momento antecedente a quello della nascita.

Nè in contrario può essere invocata la sent. 6 maggio 1985 n. 134 della Corte costituzionale, in seguito alla quale, con riferimento alla specifica ipotesi dell’adulterio, il termine dell’azione di disconoscimento decorre dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie: ed, invero, come si ricava all’evidenza della pane motiva della sentenza, la Corte è pervenuta a tale decisione con riferimento al caso in cui l’adulterio sia conosciuto in momento successivo a quello della nascita o della sua notizia, ritenendo che da tale successivo momento debba decorrere il termine di decadenza di un anno previsto dal-l’an. 244, comma 2, c.c.

In tal modo la Corte ha protratto e non già anticipato, come vorrebbe parte convenuta, il momento di decorrenza del termine de quo.

La proposta eccezione dev’essere pertanto, disattesa.

Va ora presa in esame la domanda che in via subordinata (e, cioè, per l’ipotesi di accoglimento dell’azione di disconoscimento di paternità) la Pizzetti. ha proposto nei confronti dell’Anselmi al fine di ottenere il risarcimento dei danni « connessi alla condotta incoerente » dello stesso Anselmi che, dopo avere prestato il consenso alla inseminazione artificiale, ha disconosciuto il figlio da lei nato.

Tale domanda non può trovare accoglimento.

Ed, invero, se, come si è innanzi detto, il diritto al disconoscimento di paternità non è precluso dal prestato consenso alla inseminazione artificiale, non par dubbio al Collegio che il suo esercizio, che sarebbe in concreto la fonte dei lamentati danni, non possa, alla luce del noto principio per il quale qui iure suo utitur neminem laedit, radicare alcuna pretesa risarcitoria.

D’altra parte, se in un caso quale quello in esame il diritto al disconoscimento di paternità non soffre preclusione alcuna e resta indisponibile e irrinunciabile, è ceno che neppure può subire limiti o essere condizionato, come, invece, si verificherebbe se al suo esercizio conseguisse un onere risarcitorio a carico di chi se ne avvalga.
Resta da dire della domanda che il minore Anselmi Mattia in persona del curatore ha proposto in via subordinata e riconvenzionale al fine di ottenere che gli sia riconosciuto il diritto a conoscere l’identità del terzo donatore del seme e, quindi, del padre genetico. Orbene, è ceno che ditale domanda nè l’Anselmi Luciano nè la Pizzetti sono legittimi contraddittori con la conseguenza che la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle altre parti della causa.
In conclusione, pertanto, mentre vanno accolte la domanda di disconoscimento di paternità proposta da Anselmi Luciano e la domanda di nullità del matrimonio proposta da Pizzetti Laura, dev’essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla stessa Pizzetti e dichiarata inammissibile quella dell’Anselmi Mattia di cui si è da ultimo detto. (Omissis)

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